CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 11/8/2004 TRA Cosenza Calcio 1914 SpA e FIGC

Verbale dell’incontro di mercoledì 11 agosto 2004 Luogo: Stadio Olimpico – Curva Sud - ROMA CONCILIATORE: Avv. Mario Antonio Scino Ufficio di Segreteria : Sig. Andrea Gruttadauria PARTE ISTANTE: Cosenza Calcio 1914 SpA Prot.n. 1000 del 09.08.04 CONTROPARTE: FIGC CONVOCATI: Cosenza Calcio 1914 SpA FIGC – assente e non costituita PRESENTI: per il Cosenza Calcio 1914 SpA: Prof. Avv. Filippo Lubrano Avv. Enrico Lubrano Il Conciliatore, prende preliminarmente atto della comunicazione inviata da parte dell’Avv. Mario Gallavotti nell’interesse della FIGC in data odierna nella quale si dichiara la sua impossibilità a partecipare all’incontro e, comunque, l’indisponibilità della F.I.G.C. ad addivenire ad una conciliazione. Si dà atto della presenza del Prof. Avv. Filippo Lubrano e dell’Avv. Enrico Lubrano in rappresentanza del Cosenza Calcio 1914 S.p.A. giusta delega in calce all’istanza di conciliazione depositata il 9 agosto 2004 prot. n. 1000 e dà apertura alle ore 12.00 all’incontro di conciliazione. I rappresentanti del Cosenza Calcio 1914 S.p.A. si riportano al contenuto dell’istanza di conciliazione , confermando le conclusioni ivi esposte ed in particolare chiedendo che in sede di conciliazione sia confermato il proprio status attuale di società affiliata alla Lega Professionisti di serie C , nonché il proprio status attuale di Società titolare del titolo sportivo per presentare, in via principale domanda di iscrizione al Campionato di serie C1 per la stagione 2004-2005, in via subordinata al campionato di serie C2 per la medesima stagione. I rappresentanti della parte istante svolgono le proprie argomentazioni anche con riferimento alla posizione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come autorità amministrativa e chiedono, vista la comunicazione dell’Avv. Gallavotti e l’assenza di rappresentanti Federali all’odierno incontro di conciliazione che venga sospeso ad horas l’attuale procedura al fine di riprenderla nella stessa giornata di oggi dopo che da parte della Federazione sarà stato depositato il Deliberato 27.07.2004 del Consiglio Federale richiamato nel 4° capoverso del provvedimento del Presidente Federale 29.07.2004 - comunicato 44/A - e richiamato nel comunicato stampa F.I.G.C. del 27.07.2004, pubblicato in pari data sul sito internet www.figc.it. Si precisa che la richiesta di acquisizione viene presentata in quanto il Conciliatore per poter svolgere la propria funzione conformemente a quanto previsto dal Regolamento, che comporta una funzione di impulso ai fini dell’eventuale convincimento delle parti, fase questa di carattere obbligatorio prima di procedere all’arbitrato, deve avere una conoscenza completa della situazione e quindi necessariamente di tutti gli atti in particolare della Federazione in relazione ai quali è stata prevista la funzione conciliativa ed articolata la relativa richiesta della parte. Alle ore 12.40 viene interrotto l’incontro di conciliazione alla presenza dei rappresentanti della parte istante e il Conciliatore, Avv. Mario Antonio Scino, con il segretario della conciliazione, Sig. Andrea Gruttadauria, in ossequio alla prassi ordinariamente seguita per tutte le conciliazioni, si allontanano per la consultazione del Regolamento, degli atti della conciliazione e per la stesura del verbale dell’incontro di conciliazione, nonché per la valutazione e lo studio delle richieste formulate dai rappresentanti della parte istante. Alle ore 12.55 i rappresentanti della parte istante chiedono di partecipare alla stesura del verbale. Il verbale viene redatto dal segretario e dettato, per le parti di rispettiva competenza, dai rappresentanti del Cosenza Calcio 1914 S.p.A. e dal Conciliatore. Il Conciliatore, preso atto delle richieste formulate dai rappresentanti della parte istante, visti gli atti, dispone la sospensione dell’attuale procedura e manda alla segreteria della Camera di inviare alla F.I.G.C. il presente verbale al fine di comunicare al Conciliatore le proprie ufficiali determinazioni in ordine alla istanza di conciliazione in discorso. Invero la comunicazione pervenuta in data odierna dall’Avv. Gallavotti non costituisce posizione ufficiale della Federazione in quanto come dichiarato dallo stesso legale non gli è stato possibile acquisire, data la ristrettezza dei termini adottati dal Conciliatore, la delega alla Conciliazione. Il Conciliatore, stigmatizza la condotta della Federazione che, pur considerata l’urgenza della procedura adottata, non si è presentata all’incontro di conciliazione fissato, e non ha presentato alcuna istanza o di rinvio o di chiusura negativa della procedura di conciliazione, con ciò incorrendo in una condotta contraria alla buona fede come stabilito dall’art. 4.4 del Regolamento. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE F.to Prof. Avv. Filippo Lubrano F.to Avv. Enrico Lubrano CONTROPARTE == IL CONCILIATORE F.to Avv. Mario Antonio Scino Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 11 agosto 2004 al numero 1058 Conc. Roma, 11 agosto 2004
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it