CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 12/10/2001 TRA Fortitudo Pallacanestro S.r.l. e FIP

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 12/10/2001 TRA Fortitudo Pallacanestro S.r.l. e FIP Spett.le Federazione Italiana Pallacanestro Fax: 06 3685 65 52 Spett.le Fortitudo Pallacanestro Srl Fax: 051 643 04 00 051 33 24 27 p.c. Presidente Lamberto Cardia Fax: 06 84 77 470 OGGETTO: Istanza di conciliazione Fortitudo Pallacanestro S.r.l. vs FIP prot.n. Con riferimento all’istanza di cui all’oggetto, si riportano le determinazioni assunte da questa Camera al riguardo. ***** OGGETTO: Istanza di conciliazione Fortitudo Pallacanestro S.r.l. vs FIP In relazione alla istanza di conciliazione in oggetto, questa Camera fa presente che il presupposto che consente l’attivazione della propria funzione conciliativa è che “siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva …. …. o comunque quando si tratta di decisioni definitive” [art.3, comma 1 lett.c), Regolamento Camera]. Nel caso in esame, l’ente affiliato, Fortitudo Pallacanestro S.r.l. di Bologna, intende promuovere la procedura di conciliazione nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e, a sostegno della propria domanda, lamenta che il Collegio Arbitrale, promosso dal giocatore Alessandro Del Pol, ai sensi degli artt.39, 4° comma, Statuto FIP e 161 e seguenti Regolamento Organico FIP (per la soluzione di una controversia insorta tra il giocatore stesso e la società Fortitudo, attinente all’aspetto retributivo del rapporto esistente fra società e giocatore) è privo di giurisdizione e, comunque, illegittimamente costituito. Sostiene in particolare la società istante che deve ritenersi nullo il contratto nel quale risulta inserita la clausola compromissoria con la conseguenza che “gli arbitri aditi sono radicalmente privi del potere di formare l’accordo transattivo” e che, comunque, anche ad escludere la nullità del contratto contenente la clausola compromissoria, “gli arbitri aditi non sono quelli previsti dalla clausola sottoscritta dalle parti”. Stando così le cose, risulta evidente che manca il presupposto del previo esaurimento dei “ricorsi interni alla Federazione Sportiva” giacché appartiene allo stesso collegio arbitrale, costituito ai sensi dell’art.39, 4° comma, Statuto FIP, la competenza a decidere sull’eccepito difetto di giurisdizione ovvero sulla illegittima costituzione di esso collegio, prospettata come ipotesi subordinata. Alla luce di quanto sopra, questa Camera declina la propria competenza in ordine alla istanza di conciliazione in oggetto. Distinti saluti. IL SEGRETARIO (Dott. Marco ARPINO)
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