CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE DEL 16/10/2001 TRA Udinese G. Pozzo Valentim Do Carmo Alberto Neto E F.I.G.C.

Verbale dell’incontro di martedì 16 ottobre 2001 Luogo: CONI Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA CONCILIATORE: Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino ____________________________________________________________ PARTE ISTANTE: Udinese prot.n.43 del 14.09.01 G. Pozzo prot.n.44 del 14.09.01 Valentim Do Carmo Alberto Neto prot.n.45 del 14.09.01 CONTROPARTE: F.I.G.C. ____________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------- CONVOCATI: Udinese F.I.G.C. G. Pozzo A. Neto --------------------------------------------------------------------------- PRESENTI: Per Udinese Franco Soldati G. Pozzo Prof. Avv. F. Coppi Per A. Neto Franco Soldati Avv. G. Buongiorno F.I.G.C. Avv. C. PersichelliAvv. G. Gentile La F.I.G.C., ribadita preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi della Giustizia Federale, considerati: a) le determinazioni assunte dalla FIFA, successivamente a dette pronunce, in ordine alla possibilità per i calciatori inibiti di rendere le proprie prestazioni all’estero; b) la disponibilità del calciatore Valentim Do Carmo Alberto Neto (Alberto Neto) a collaborare in attività di propaganda dei valori sportivi e del gioco del calcio, nonché ad iniziative che favoriscano la prevenzione di episodi di violenza e razzismo in occasione di manifestazioni sportive; si dichiara disponibile a conciliare le sanzioni irrogate nei confronti del predetto e della Udinese Calcio s.p.a. Gli istanti prendono atto delle considerazioni sopra rassegnate dalla F.I.G.C., ribadendo le proprie tesi difensive esposte innanzi agli organi di giustizia federale ed alla stessa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, e per l’effetto le parti tutte dichiarano di conciliarsi, come formalmente si conciliano, alle seguenti condizioni: 1) la squalifica del calciatore Alberto Neto viene ridotta al 31.10.2001; 2) la inibizione del tesserato Gino Pozzo viene ridotta al 31.03.2002; 3) l’ammenda a carico della Udinese Calcio s.p.a. viene ridotta a Lire 1.600.000.000; 4) il calciatore Alberto Neto si impegna ad effettuare le prestazioni promozionali risultanti dal prospetto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale; 5) le parti istanti rinunciano ad ogni pretesa, a qualsiasi ragione e titolo rivendicabile, nei confronti della F.I.G.C., suoi organi e componenti. Le parti si obbligano a dare esecuzione all’accordo a partire dal 16 ottobre 2001. ------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________ Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. LA PARTE ISTANTE Udinese G. Pozzo A. Neto LA CONTROPARTE F.I.G.C. IL CONCILIATORE Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 16 ottobre 2001, al numero 3.Conc. 208. Roma, 16 ottobre 2001 IL SEGRETARIO dott. Marco Arpino
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