CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 16/1/2004 TRA Palestrina Basket e FIP

Verbale dell’incontro di venerdì 16 gennaio 2004 Luogo: Piscine Coperte CONI, ROMA CONCILIATORE: Prof. Avv. Giulio Napolitano Ufficio di Segreteria : Dott. Luca Saccone PARTE ISTANTE: U.S. Palestrina Basket Prot.n. 1563 del 29.12.2003 CONTROPARTE FIP CONVOCATI: U.S. Palestrina Basket e FIP PRESENTI PER LA PARTE ISTANTE: Avv. Florenzo Storelli Sig. Giuseppe Cilia Sig. Alessandro Fornari Sig. Mauro Sancilio Sig. Antonio Vitale Sig. Bruno Tomassi Difensore Presidente Segretario Dirigente Dirigente Responsabile Dirigente PRESENTE PER LA CONTROPARTE: Prof. Avv. Guido Valori Difensore Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che, ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIP, la conciliazione è una procedura stragiudiziale, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo. Una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone emergere gli interessi e orientandoli verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita le parti, prima separatamente e poi congiuntamente, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia. Assicura, inoltre, alle parti il diritto di esprimere la loro visione dei fatti e delle questioni giuridiche e di ascoltarsi reciprocamente. La parte istante, per mezzo del proprio Legale Avv. Florenzo Storelli, si richiama ai contenuti dell’istanza di conciliazione presentata. La Federazione, per mezzo del proprio legale Avv. Guido Valori, ribadisce gli argomenti esposti nella memoria a conferma delle decisioni sin qui assunte dagli organi di giustizia federale. Il Conciliatore, sentite le parti e vista la documentazione prodotta, invita le parti a esplorare come possibili soluzioni di compromesso le seguenti, alternativamente o in via cumulativa: la dichiarazione di scuse della società, il pagamento di sanzioni pecuniarie e il versamento di misure a scopi sportivi o di beneficenza, la riduzione della squalifica a quattro giornate o comunque ‘al sofferto’ , allo scopo di evitare l’automatica squalifica del campo per tutta la durata del campionato. Il Conciliatore osserva come soluzioni del genere non rappresenterebbero una sconfessione degli organi di giustizia federale: anzi, assicurerebbero l’effetto utile della sentenza del giudice di appello, che ha ridotto da dieci a sei giornate la squalifica del campo. L’automatica squalifica del campo per tutto il campionato, infatti, priverebbe di qualsiasi effetto pratico la decisione del giudice di appello. Sulla base delle dichiarazioni e delle considerazioni della controparte e del conciliatore, l’istante, per mezzo del proprio Legale Avv. Storelli formula la seguente proposta di conciliazione che si impegna a formalizzare alla Federazione Italiana Pallacanestro per il tramite del suo Legale: richiesta che la sanzione irrogata dalla Commissione Giudicante Nazionale sia ridotta da sei a quattro giornate di squalifica del proprio campo di gioco; una lettera di scuse, da parte dei Dirigenti della U.S. Palestrina, indirizzata alla F.I.P. ed agli arbitri della gara del 7 dicembre 2003 contro l’Empoli, per gli episodi accaduti al termine dell’incontro; predisposizione di un più efficiente servizio d’ordine per le gare interne della U.S. Palestrina, al fine di evitare che situazioni simili ai fatti del 7 dicembre possano accadere nuovamente, nonostante i dirigenti della società di Palestrina si siano concretamente attivati per evitare conseguenze ulteriori. pagamento in favore della F.I.P. di una sanzione pecuniaria da determinarsi, che sarà destinata ad insindacabile giudizio della F.I.P. ad attività sportive e/o di beneficenza; pagamento di tutte le spese derivanti dai gradi di giudizio sino ad ora esperiti; l’intera espiazione della sanzione delle quattro giornate di squalifica senza beneficiare della riduzione di due giornate, attraverso il pagamento della prevista sanzione pecuniaria. Il Prof. Avv. Valori si impegna a sottoporre all’attenzione della FIP la proposta avanzata dal legale della U.S. Palestrina Basket. Il Conciliatore invita ad un nuovo incontro, sempre presso la medesima sede, alle ore 14.30 di lunedì 26 gennaio p.v. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE CONTROPARTE U.S. Palestrina Basket FIP Avv. Florenzo Storelli Prof. Avv. Guido Valori IL CONCILIATORE Prof. Avv. Giulio Napolitano Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data al numero 0056/Conc. Roma, 16 gennaio 2004
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