CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 16/1/2004 TRA Palestrina Basket e FIP
Verbale dell’incontro di venerdì 16 gennaio 2004
Luogo: Piscine Coperte CONI, ROMA
CONCILIATORE: Prof. Avv. Giulio Napolitano
Ufficio di Segreteria : Dott. Luca Saccone
PARTE ISTANTE: U.S. Palestrina Basket Prot.n. 1563 del 29.12.2003
CONTROPARTE FIP
CONVOCATI: U.S. Palestrina Basket e FIP
PRESENTI PER LA
PARTE ISTANTE:
Avv. Florenzo Storelli
Sig. Giuseppe Cilia
Sig. Alessandro Fornari
Sig. Mauro Sancilio
Sig. Antonio Vitale
Sig. Bruno Tomassi
Difensore
Presidente
Segretario
Dirigente
Dirigente Responsabile
Dirigente
PRESENTE PER LA
CONTROPARTE:
Prof. Avv. Guido Valori
Difensore
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle
parti che, ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIP, la
conciliazione è una procedura stragiudiziale, volontaria e cooperativa di risoluzione
dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo. Una terza persona imparziale, il
Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la
loro negoziazione, facendone emergere gli interessi e orientandoli verso la ricerca di
accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli
usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che
la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle
rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.
Il Conciliatore invita le parti, prima separatamente e poi congiuntamente, nello
spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della
controversia. Assicura, inoltre, alle parti il diritto di esprimere la loro visione dei
fatti e delle questioni giuridiche e di ascoltarsi reciprocamente.
La parte istante, per mezzo del proprio Legale Avv. Florenzo Storelli, si richiama ai
contenuti dell’istanza di conciliazione presentata.
La Federazione, per mezzo del proprio legale Avv. Guido Valori, ribadisce gli
argomenti esposti nella memoria a conferma delle decisioni sin qui assunte dagli
organi di giustizia federale.
Il Conciliatore, sentite le parti e vista la documentazione prodotta, invita le parti a
esplorare come possibili soluzioni di compromesso le seguenti, alternativamente o in
via cumulativa: la dichiarazione di scuse della società, il pagamento di sanzioni
pecuniarie e il versamento di misure a scopi sportivi o di beneficenza, la riduzione
della squalifica a quattro giornate o comunque ‘al sofferto’ , allo scopo di evitare
l’automatica squalifica del campo per tutta la durata del campionato.
Il Conciliatore osserva come soluzioni del genere non rappresenterebbero una
sconfessione degli organi di giustizia federale: anzi, assicurerebbero l’effetto utile
della sentenza del giudice di appello, che ha ridotto da dieci a sei giornate la
squalifica del campo. L’automatica squalifica del campo per tutto il campionato,
infatti, priverebbe di qualsiasi effetto pratico la decisione del giudice di appello.
Sulla base delle dichiarazioni e delle considerazioni della controparte e del
conciliatore, l’istante, per mezzo del proprio Legale Avv. Storelli formula la seguente
proposta di conciliazione che si impegna a formalizzare alla Federazione Italiana
Pallacanestro per il tramite del suo Legale:
richiesta che la sanzione irrogata dalla Commissione Giudicante Nazionale sia
ridotta da sei a quattro giornate di squalifica del proprio campo di gioco;
una lettera di scuse, da parte dei Dirigenti della U.S. Palestrina, indirizzata alla
F.I.P. ed agli arbitri della gara del 7 dicembre 2003 contro l’Empoli, per gli
episodi accaduti al termine dell’incontro;
predisposizione di un più efficiente servizio d’ordine per le gare interne della U.S.
Palestrina, al fine di evitare che situazioni simili ai fatti del 7 dicembre possano
accadere nuovamente, nonostante i dirigenti della società di Palestrina si siano
concretamente attivati per evitare conseguenze ulteriori.
pagamento in favore della F.I.P. di una sanzione pecuniaria da determinarsi, che
sarà destinata ad insindacabile giudizio della F.I.P. ad attività sportive e/o di
beneficenza;
pagamento di tutte le spese derivanti dai gradi di giudizio sino ad ora esperiti;
l’intera espiazione della sanzione delle quattro giornate di squalifica senza
beneficiare della riduzione di due giornate, attraverso il pagamento della prevista
sanzione pecuniaria.
Il Prof. Avv. Valori si impegna a sottoporre all’attenzione della FIP la proposta
avanzata dal legale della U.S. Palestrina Basket.
Il Conciliatore invita ad un nuovo incontro, sempre presso la medesima sede, alle
ore 14.30 di lunedì 26 gennaio p.v.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare
esecuzione a quanto convenuto.
Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE CONTROPARTE
U.S. Palestrina Basket FIP
Avv. Florenzo Storelli Prof. Avv. Guido Valori
IL CONCILIATORE
Prof. Avv. Giulio Napolitano
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data al numero 0056/Conc.
Roma, 16 gennaio 2004