CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 17/7/2003 TRA Tavolara Calcio – Sig. Pitta e FIGC
Verbale dell’incontro di giovedì 17 luglio 2003
Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA
CONCILIATORE: Prof. Massimo Coccia
SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino
PARTE ISTANTE: Tavolara Calcio e
Sig. Pitta
Prot.n.540 del 12.06.2003
CONTROPARTE: FIGC – Lega Professionisti Serie C
CONVOCATI: Tavolara Calcio e
Sig. Pitta
FIGC -
Lega Professionisti
Serie C
PRESENTI:
Per Tavolara Calcio
e Sig. Pitta
Avv. G. Melzi
Per FIGC – Lega
Professionisti Serie
C
Avv. L. Capece
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in
proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura
stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei
conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona
imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la
comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli
interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente
soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi
dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo
in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero
abdicazione alle proprie argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo
della procedura, a ricercare una definizione della controversia,
assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di
esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore suggerisce in merito di valutare la possibilità di ricorrere
ad istituti giuridici contemplati dall’ordinamento sportivo, quali la
commutazione della sanzione della squalifica, tenendo eventualmente
conto degli argomenti rispettivamente svolti dalle parti nel corso dei
procedimenti disciplinari che hanno condotto all’irrogazione della
sanzione a carico dell’atleta ed eventualmente tenendo altresì conto di
eventuali ragioni di specificità della fattispecie.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni,
ricordando che in precedenti occasioni la FIGC ha ritenuto di poter
ridurre in sede di conciliazione la sanzione della squalifica inflitta dagli
organi disciplinari federali ad un calciatore minore. Il Conciliatore
evidenzia, altresì, come il caso odierno, pur con le sue peculiarità, possa
presentare alcuni aspetti assimilabili – in via analogica – ad alcuni
precedenti di questa Camera nella sua funzione di organo di
conciliazione.
Sebastiano Pitta, pur evidenziando la sproporzione della sanzione
inflittagli, dichiara di essere consapevole della gravità delle violazioni
regolamentari commesse, di esserne sinceramente pentito e ritiene di
averne ampiamente illustrato le ragioni negli atti pregressi. Si dichiara
peraltro a disposizione della FIGC per partecipare a quelle iniziative che
la stessa Federazione volesse individuare e che possano essere d’ausilio
per la diffusione dei valori della solidarietà e della pacifica convivenza
nello sport.
Si dichiara altresì disponibile a commutare la sanzione della squalifica
con una sanzione pecuniaria, destinata al finanziamento di opere di
solidarietà.
Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed
intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva.
Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto
dal Conciliatore, ma sottolinea la gravità – riconosciuta dallo stesso
ricorrente – delle violazioni contestategli e la necessità ribadita in più
occasioni dal Consiglio Federale del rispetto delle regole come valore
etico fondamentale di ogni attività sportiva. Sotto questo profilo, il
rappresentante della FIGC prende atto del richiamo fatto dal
Conciliatore a fattispecie pregresse, che rappresentano peraltro
precedenti di natura diversa. Ritiene inoltre il rappresentante della
FIGC che in nessun caso atti di conciliazione possono essere considerati
come precedenti e dunque neppure all’eventuale conciliazione odierna
potrà mai essere attribuita tale valenza.
Il Conciliatore interviene per sottolineare che ogni accordo conciliativo
deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le
norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i
principi di etica sportiva e di equità.
Il rappresentante della FIGC prende atto delle indubbie peculiarità della
fattispecie (e, in particolare, della natura sostanzialmente ingiuriosa e
non violenta del comportamento del Pitta) e della dichiarata
disponibilità del giovane Sebastiano Pitta (e della S.r.l. Tavolara Calcio)
– che appare sinceramente pentito della sua condotta – a commutare la
sanzione della residua squalifica con una sanzione pecuniaria, il cui
ammontare potrebbe essere destinato agli scopi sociali ricordati dal
calciatore.
Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano
di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni:
1. La squalifica del calciatore Sebastiano Pitta verrà a cessare il 1°
gennaio 2004.
2. Il residuo periodo di squalifica inflitto al calciatore è permutato nella
sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 1.850,00
(Milleottocentocinquanta/00), somma che dovrà essere corrisposta,
dai condebitori solidali Sebastiano Pitta e S.r.l. Tavolara Calcio, alla
FIGC mediante bonifico bancario entro e non oltre il 31 luglio 2003 e
che la FIGC destinerà, per comune volontà delle parti, a favore di
iniziative per la diffusione dei valori della solidarietà.
3. Il tesserato Sebastiano Pitta si impegna:
a) a partecipare ad almeno dodici riunioni presso la sezione AIA
territorialmente più vicina – coordinandosi con i dirigenti del C.R.A. -
al fine di favorire sia la corretta conoscenza dell’attività arbitrale sia
la prevenzione di episodi di violenza in occasione di manifestazioni
sportive, nonché la pacifica convivenza nello sport;
b) ad inviare all’Arbitro Maurizio Sassu una lettera volta a testimoniare
il proprio sincero ravvedimento, con copia al Presidente dell’A.I.A..
4. Sebastiano Pitta e il Tavolara Calcio S.r.l., in solido tra loro, si
obbligano altresì a versare alla FIGC entro lo stesso termine la
somma di Euro 150,00 (Centocinquanta/00) per il rimborso dei
diritti amministrativi relativi al presente procedimento di
conciliazione.
5. Sia Sebastiano Pitta, sia il Tavolara Calcio S.r.l. rinunciano ad ogni
pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIGC,
suoi organi o componenti.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a
dare esecuzione a quanto convenuto.
Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE CONTROPARTE
FIGC
S.r.l. Tavolara Calcio
(Il Presidente)
Giovanni Antonio Pitta
Sebastiano Pitta
IL CONCILIATORE
Prof. Avv. Massimo Coccia
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data __________ 2003, al numero ___. Conc.
______.
Roma, 17 luglio 2003