CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 17/8/2004 TRA Cosenza Calcio 1914 SpA e FIGC
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Procedimento di conciliazione DEL 17/8/2004 TRA Cosenza Calcio 1914 SpA e FIGC
Verbale dell’incontro di mercoledì 17 agosto 2004
Luogo: Stadio Olimpico – Curva Sud - ROMA
CONCILIATORE: Avv. Mario Antonio Scino
Ufficio di Segreteria : Sig. Andrea Gruttadauria
PARTE ISTANTE: Cosenza Calcio 1914 SpA Prot.n. 1000 del 09.08.04
CONTROPARTE: FIGC
CONVOCATI: Cosenza Calcio 1914 SpA
FIGC
PRESENTI: per il Cosenza Calcio 1914 SpA: Prof. Avv. Filippo Lubrano
Alle ore 11.34 il Conciliatore dà inizio al incontro di conciliazione.
Il Conciliatore, offre visione al Prof. Avv. Filippo Lubrano dell’originale della memoria di costituzione della FIGC del 13.08.04 prot. 1070, nonché dell’originale della delega federale di pari data prot. 1069.
Il Conciliatore, invita la difesa della parte istante a formulare le proprie richieste.
Il Prof. Avv. Lubrano, in relazione a quanto sostenuto nella memoria della FIGC precisa che la questione non è superata dalla sentenza del
Consiglio di Stato, sezione VI n. 5364/2004, in quanto la stessa sentenza non si è occupata della questione del titolo sportivo relativamente alla serie C1, mentre la richiesta subordinata relativa alla serie C2 trova specifico fondamento proprio nella sentenza n.
5364/2004: ribadisce quindi la necessità che il Conciliatore, al fine specifico di poter esercitare la funzione attribuitagli, abbia conoscenza piena e completa degli atti in relazione ai quali è proposta l’istanza di conciliazione e in particolare quindi del provvedimento emanato in data
27.07.04 dal Consiglio Federale della FIGC con il quale lo stesso ha stabilito che non sia possibile inquadrare la Società Cosenza Calcio
1914 S.p.A. nei campionati professionistici e ribadisce quindi l’istanza istruttoria proposta nell’atto introduttivo e all’udienza dell’11.08.04..
Il Conciliatore, visti gli atti della conciliazione ed in particolare la memoria della FIGC del 13.08.04 prot. 1070 con cui la Federazione per i motivi ivi esposti dichiara formalmente di abbandonare il procedimento di conciliazione, considerata l’insussistenza di poteri istruttori in capo al Conciliatore in base al Regolamento dispone:
• la chiusura della presente procedura conciliativa;
• trasmette, per aderire a specifica richiesta della FIGC (memoria pag. 2) gli atti della Conciliazione al Presidente della Camera, affinché sottoponga al Consiglio di Presidenza della Camera la richiesta “cancellazione della qualificazione della condotta del sottoscritto difensore (Mario Gallavotti) – erroneamente ascritta alla FIGC come contraria alla buona fede di cui all’art. 4.4 del Regolamento”.
Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE
F.to Prof. Avv. Filippo Lubrano CONTROPARTE ==
IL CONCILIATORE
F.to Avv. Mario Antonio Scino
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 17 agosto 2004 al numero 1088 Conc.
Roma, 17 agosto 2004