CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 19/7/2004 TRA A.S. Valdera Calcio – Sig. Vito Consoloni e FIGC

Verbale dell’incontro di lunedì 19 luglio 2004 Luogo: Stadio Olimpico – Curva Sud - ROMA CONCILIATORE: Avv. Guido Cecinelli Ufficio di Segreteria : Dott. Luca Saccone PARTE ISTANTE: A.S. Valdera Calcio Sig. Vito Consoloni Prot.n. 0560 del 22 giugno 2004 CONTROPARTE FIGC CONVOCATI: A.S. Valdera Calcio Sig. Vito Consoloni FIGC PRESENTI: ƒ per la A.S. Valdera Calcio il Sig. Marcello Di Paco ƒ Sig. Vito Consoloni ƒ Avv. Stefano Vischi ƒ per la FIGC l'Avv. Stefano La Porta Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni. Il Sig. Vito Consoloni, Presidente della A.S. Valdera Calcio, riportandosi all’istanza di conciliazione, dichiara di essersi reso conto che il proprio comportamento adottato in occasione dei fatti di cui trattasi è da ritenersi censurabile e se ne dichiara pentito, come già ha avuto modo di ribadire in precedenti occasioni, ma ribadisce la propria buona fede e l’assoluta assenza di qualsivoglia intento elusivo delle norme federali. Sottolinea i traguardi raggiunti in pochi anni dalla A.S. Valdera Calcio nell’ambito del calcio giovanile e gli ottimi risultati conseguiti dalla stessa nella Classifica Disciplina della Regione Toscana. Chiede pertanto che, alla luce di una più completa visione dei fatti, possa essere ridotta la sanzione inflitta a se stesso ed alla associazione, al fine di non penalizzare la passione e l’attaccamento alla squadra dei suoi giovani tesserati, e si dichiara disponibile a commutare tutta o parte della sanzione in un’opera di beneficenza. Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva. Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto dal Conciliatore, ed anche per l’odierno atteggiamento dell’istante; sentito il Comitato Regionale del SGS della Toscana e la presidenza del Settore Giovanile e Scolastico, tenuto conto dei buoni precedenti disciplinari della A.S. Valdera Calcio, manifesta quindi la disponibilità della Federazione a rivedere la sanzione comminata in considerazione dei particolari aspetti prospettati dai ricorrenti. Il Conciliatore interviene per sottolineare come la riduzione della sanzione inflitta al Sig. Consoloni ed alla A.S. Valdera Calcio, trattandosi di associazione sportiva attiva nel calcio giovanile, possa essere eventualmente compensata con la corresponsione da parte del Sig. Consoloni, personalmente, di una donazione destinata ad enti dedicati all’infanzia. Il rappresentante della FIGC indica a tale scopo l’UNICEF, istituzione con la quale il SGS della FIGC ha già in essere attività di sostegno. Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni: 1. La sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Vito Consoloni viene ridotta a mesi 6, e viene dunque a cessare il 30.11.2004, subordinatamente al puntuale adempimento di quanto appresso convenuto. 2. L’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) già inflitta alla A.S. Valdera Calcio viene revocata. 3. La penalizzazione di 6 punti in classifica già inflitta all’A.S. Valdera Calcio viene ridotta a 3 punti. 4. Il Sig. Vito Consoloni si obbliga in proprio a versare all’UNICEF, con causale Settore Giovanile e Scolastico - FIGC, una donazione di € 5.000,00 (cinquemila/00) entro il termine di cinque giorni dalla data odierna, mediante versamento sul c/c postale numero 745000 intestato a: Comitato Italiano per l’UNICEF, Via V.E. Orlando, 83, 00185, Roma, inviando entro lo stesso termine al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC l’originale dell’attestazione di versamento. 5. I ricorrenti, in solido, si obbligano altresì a versare sul c/c n. 10000 presso la Banca Nazionale del Lavoro, intestato alla FIGC, la somma di € 500,00 [cinquecento/00] quale rimborso forfetario delle spese e dei diritti anticipati per il presente procedimento. 6. I ricorrenti rinunciano ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIGC, suoi organi o componenti. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE F.to Sig. Vito Consoloni F.to Sig. Marcello Di Paco F.to Avv. Stefano Vischi CONTROPARTE F.to Avv. Stefano La Porta IL CONCILIATORE F.to Avv. Guido Cecinelli Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 19 luglio 2004 al numero 0738 Conc. Roma, 19 luglio 2004
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it