CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 21/8/2003 TRA L’Aquila Calcio e FIGC

Verbale dell’incontro di giovedì 21agosto 2003 Luogo: Roma – V.le di Villa Massimo, 33 CONCILIATORE: Prof. Avv Maurizio Benincasa SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino PARTE ISTANTE: L’Aquila Calcio S.p.A. CONTROPARTE: FIGC CONVOCATI: L’Aquila Calcio S.p.A. FIGC PRESENTI: L’Aquila Calcio S.p.A. Presidente M.Passarelli Avv. R. Stincardini FIGC Avv. M. Gallavotti Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni, sottolineando che ogni accordo conciliativo deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i principi di etica sportiva e di equità. Il rappresentante della Società L’Aquila Calcio spa si riporta alle deduzione già contenute nell’istanza di conciliazione, sottolineando come la Società L’Aquila appaia meritevole di essere ammessa al Campionato di competenza avendo comprovato l’esecuzione degli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n°151/A. Pur confermato quanto sopra, e nello spirito della ricerca di una pronta soluzione conciliativa, la Società L’Aquila Calcio significa che nel frattempo ha convocato la propria Assemblea straordinaria – come da documentazione che versa in atti – per procedere ad un ulteriore aumento di capitale sociale fino all’importo di € 1.100.000,00 somma di molto superiore all’eccesso di indebitamento contestato per €831.000,00. Il rappresentante della FIGC pur apprezzando il comportamento della Società istante e quanto dalla stessa significato in questa sede, ritiene che la materia contenga valutazioni strettamente tecniche, già effettuate dagli Organi competenti, eventualmente oggetto di riesame solo nell’ambito di un formale procedimento arbitrale. Ritiene pertanto che non sussistono i presupposti di una conciliazione. Il rappresentante della Società L’Aquila Calcio prende atto di quanto rappresentato in questa sede dalla FIGC. In vista del procedimento arbitrale propone alla FIGC che la controversia sia decisa da un Arbitro Unico nominato congiuntamente dalle parti. A tal fine, anche ai sensi dell’art.13.3 del Regolamento della Camera propone che la controversia sia decisa dal Presidente della Camera ovvero in sua assenza, dal Vice Presidente. Il rappresentante evidenzia altresì, che stante l’imminenza della formazione dei calendari, sussistono i motivi di particolare urgenza di cui all’art.20.4 del Regolamento della Camera e, comunque, autorizza fin d’ora il nominando Arbitro Unico a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo del lodo. Il rappresentante della FIGC dichiara di aderire alla nomina dell’Arbitro Unico formulato dalla parte istante e alla autorizzazione ai sensi dell’art.20.4, condividendo, comunque, che la controversia riveste motivi di particolare urgenza. Le parti invitano il Segretario dott. Arpino a contattare il Presidente della Camera. Quest’ultimo riferisce al Segretario, telefonicamente, di essere al momento assente e che, pertanto ai sensi dell’art. 1.3 del Regolamento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Segretario prende contatto con il Vice Presidente, il quale comunica la propria disponibilità ad accettare l’incarico, riservandosi di produrre la dichiarazione di cui all’art.14 del Regolamento, successivamente al deposito dell’istanza e della risposta di cui agli artt.8 e9. Le parti preso atto della disponibilità del Vice Presidente della Camera ne confermano congiuntamente la nomina quale Arbitro Unico della controversia, come da separati atti. Il Conciliatore preso atto che tra le parti non è stato raggiunto un accordo, dichiara concluso il procedimento di conciliazione per mancato accordo. Il verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE CONTROPARTE p. Soc L’Aquila calcio S.p.A. p.FIGC IL CONCILIATORE Prof. Avv Maurizio Benincasa Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport al numero di protocollo 976/CONC. Roma, 21 agosto 2003 IL SEGRETARIO Dott.Marco Arpino
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