CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 21/8/2003 TRA L’Aquila Calcio e FIGC
Verbale dell’incontro di giovedì 21agosto 2003
Luogo: Roma – V.le di Villa Massimo, 33
CONCILIATORE: Prof. Avv Maurizio Benincasa
SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino
PARTE ISTANTE: L’Aquila Calcio
S.p.A.
CONTROPARTE: FIGC
CONVOCATI: L’Aquila Calcio
S.p.A.
FIGC
PRESENTI:
L’Aquila Calcio
S.p.A.
Presidente
M.Passarelli
Avv. R. Stincardini
FIGC
Avv. M. Gallavotti
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in
proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura
stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei
conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona
imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la
comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli
interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente
soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi
dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo
in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero
abdicazione alle proprie argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo
della procedura, a ricercare una definizione della controversia,
assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di
esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni,
sottolineando che ogni accordo conciliativo deve tenere conto della
specificità del caso concreto e rispettare le norme di diritto e le norme e
gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i principi di etica sportiva e di
equità.
Il rappresentante della Società L’Aquila Calcio spa si riporta alle
deduzione già contenute nell’istanza di conciliazione, sottolineando
come la Società L’Aquila appaia meritevole di essere ammessa al
Campionato di competenza avendo comprovato l’esecuzione degli
adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n°151/A. Pur
confermato quanto sopra, e nello spirito della ricerca di una pronta
soluzione conciliativa, la Società L’Aquila Calcio significa che nel
frattempo ha convocato la propria Assemblea straordinaria – come da
documentazione che versa in atti – per procedere ad un ulteriore
aumento di capitale sociale fino all’importo di € 1.100.000,00 somma di
molto superiore all’eccesso di indebitamento contestato per
€831.000,00.
Il rappresentante della FIGC pur apprezzando il comportamento della
Società istante e quanto dalla stessa significato in questa sede, ritiene
che la materia contenga valutazioni strettamente tecniche, già effettuate
dagli Organi competenti, eventualmente oggetto di riesame solo
nell’ambito di un formale procedimento arbitrale. Ritiene pertanto che
non sussistono i presupposti di una conciliazione.
Il rappresentante della Società L’Aquila Calcio prende atto di quanto
rappresentato in questa sede dalla FIGC. In vista del procedimento
arbitrale propone alla FIGC che la controversia sia decisa da un Arbitro
Unico nominato congiuntamente dalle parti. A tal fine, anche ai sensi
dell’art.13.3 del Regolamento della Camera propone che la controversia
sia decisa dal Presidente della Camera ovvero in sua assenza, dal Vice
Presidente. Il rappresentante evidenzia altresì, che stante l’imminenza
della formazione dei calendari, sussistono i motivi di particolare urgenza
di cui all’art.20.4 del Regolamento della Camera e, comunque, autorizza
fin d’ora il nominando Arbitro Unico a rendere anticipatamente noto il
solo dispositivo del lodo.
Il rappresentante della FIGC dichiara di aderire alla nomina dell’Arbitro
Unico formulato dalla parte istante e alla autorizzazione ai sensi
dell’art.20.4, condividendo, comunque, che la controversia riveste motivi
di particolare urgenza.
Le parti invitano il Segretario dott. Arpino a contattare il Presidente
della Camera. Quest’ultimo riferisce al Segretario, telefonicamente, di
essere al momento assente e che, pertanto ai sensi dell’art. 1.3 del
Regolamento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Il Segretario prende contatto con il Vice Presidente, il quale comunica la
propria disponibilità ad accettare l’incarico, riservandosi di produrre la
dichiarazione di cui all’art.14 del Regolamento, successivamente al
deposito dell’istanza e della risposta di cui agli artt.8 e9.
Le parti preso atto della disponibilità del Vice Presidente della Camera
ne confermano congiuntamente la nomina quale Arbitro Unico della
controversia, come da separati atti.
Il Conciliatore preso atto che tra le parti non è stato raggiunto un
accordo, dichiara concluso il procedimento di conciliazione per mancato
accordo.
Il verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE CONTROPARTE
p. Soc L’Aquila calcio S.p.A. p.FIGC
IL CONCILIATORE
Prof. Avv Maurizio Benincasa
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport al numero di protocollo 976/CONC.
Roma, 21 agosto 2003
IL SEGRETARIO
Dott.Marco Arpino