CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 23/7/2003 TRA Manolo Morris Ripa e FIGC

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 23/7/2003 TRA Manolo Morris Ripa e FIGC Verbale dell’incontro di mercoledì 23 luglio 2003 Luogo: Studio Legale Prof.Avv. Piazza ROMA CONCILIATORE: Prof. Avv. Angelo Piazza SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino PARTE ISTANTE: Manolo Morris Ripa Prot.n.607 del 26.06.2003 CONTROPARTE: FIGC CONVOCATI: Manolo Morris Ripa FIGC PRESENTI: Per Manolo Morris Ripa Avv. S.Parretta FIGC Avv. M.Gallavotti Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprio argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore suggerisce in merito di valutare la possibilità di ricorrere ad istituti giuridici contemplati dall’ordinamento sportivo, quali la commutazione della sanzione della squalifica, tenendo eventualmente conto degli argomenti rispettivamente svolti dalle parti nel corso dei procedimenti disciplinari che hanno condotto all’irrogazione della sanzione a carico dell’atleta ed eventualmente tenendo altresì conto di eventuali ragioni di specificità della fattispecie. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni. Il rappresentante del sig. Manolo Morris Ripa dichiara di essere disponibile a commutare la sanzione della squalifica con una sanzione pecuniaria ed esprime rincrescimento per i fatti accaduti, evidenziando – quale fatto sopravvenuto – che il calciatore ha subito la risoluzione del proprio contratto con la società Frosinone a seguito di decisione del competente collegio arbitrale presso la LPSC, in conseguenza dell’intervenuta squalifica per un così lungo periodo di tempo. Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva. Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto dal Conciliatore, ma sottolinea la gravità – riconosciuta dallo stesso ricorrente – delle violazioni contestategli e la necessità ribadita in più occasioni dal Consiglio Federale del rispetto delle regole come valore etico fondamentale di ogni attività sportiva. Ritiene inoltre il rappresentante della FIGC che in nessun caso atti di conciliazione possono essere considerati come precedenti e dunque neppure all’eventuale conciliazione odierna potrà mai essere attribuita tale valenza. Il Conciliatore interviene per sottolineare che ogni accordo conciliativo deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i principi di etica sportiva e di equità. Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni: La squalifica del calciatore Manolo Morris Ripa verrà a cessare il 31 dicembre 2003; 1. Il residuo periodo di squalifica inflitto al calciatore è permutato nella sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 3.000,00 (tremila), somma che dovrà essere corrisposta alla FIGC mediante bonifico bancario (BNL c/c 10.000) entro e non oltre il 31 ottobre 2003; 2. Il tesserato Manolo Morris Ripa si impegna inoltre a versare alla FIGC entro lo stesso termine e con le stesse modalità, la somma di Euro 300,00 (Trecento) per il rimborso dei diritti amministrativi relativi al presente procedimento di conciliazione; 3. Il ricorrente si obbliga ad inviare al Presidente dell’AIA entro il 31 agosto 2003 una formale lettera di scuse per i fatti di cui si è reso responsabile. 4. Il ricorrente rinuncia ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIGC, suoi organi o componenti. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE CONTROPARTE per Manolo Morris Ripa FIGC IL CONCILIATORE Prof. Avv. Angelo Piazza Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 23 luglio 2003, al numero 3.Conc.787/CONC. Roma, 23 luglio 2003 IL SEGRETARIO Dott.Marco Arpino
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