CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 23/7/2003 TRA Manolo Morris Ripa e FIGC
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Procedimento di conciliazione DEL 23/7/2003 TRA Manolo Morris Ripa e FIGC
Verbale dell’incontro di mercoledì 23 luglio 2003
Luogo: Studio Legale Prof.Avv. Piazza ROMA
CONCILIATORE: Prof. Avv. Angelo Piazza
SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino
PARTE ISTANTE: Manolo Morris Ripa Prot.n.607 del 26.06.2003
CONTROPARTE: FIGC
CONVOCATI: Manolo Morris Ripa FIGC
PRESENTI:
Per Manolo Morris
Ripa
Avv. S.Parretta
FIGC Avv. M.Gallavotti
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in
proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura
stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei
conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona
imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la
comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli
interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente
soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi
dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo
in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero
abdicazione alle proprio argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo
della procedura, a ricercare una definizione della controversia,
assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di
esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore suggerisce in merito di valutare la possibilità di ricorrere
ad istituti giuridici contemplati dall’ordinamento sportivo, quali la
commutazione della sanzione della squalifica, tenendo eventualmente
conto degli argomenti rispettivamente svolti dalle parti nel corso dei
procedimenti disciplinari che hanno condotto all’irrogazione della
sanzione a carico dell’atleta ed eventualmente tenendo altresì conto di
eventuali ragioni di specificità della fattispecie.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.
Il rappresentante del sig. Manolo Morris Ripa dichiara di essere
disponibile a commutare la sanzione della squalifica con una sanzione
pecuniaria ed esprime rincrescimento per i fatti accaduti, evidenziando
– quale fatto sopravvenuto – che il calciatore ha subito la risoluzione
del proprio contratto con la società Frosinone a seguito di decisione del
competente collegio arbitrale presso la LPSC, in conseguenza
dell’intervenuta squalifica per un così lungo periodo di tempo.
Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed
intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva.
Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto
dal Conciliatore, ma sottolinea la gravità – riconosciuta dallo stesso
ricorrente – delle violazioni contestategli e la necessità ribadita in più
occasioni dal Consiglio Federale del rispetto delle regole come valore
etico fondamentale di ogni attività sportiva. Ritiene inoltre il
rappresentante della FIGC che in nessun caso atti di conciliazione
possono essere considerati come precedenti e dunque neppure
all’eventuale conciliazione odierna potrà mai essere attribuita tale
valenza.
Il Conciliatore interviene per sottolineare che ogni accordo conciliativo
deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le
norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i
principi di etica sportiva e di equità.
Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano
di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni:
La squalifica del calciatore Manolo Morris Ripa verrà a cessare il 31
dicembre 2003;
1. Il residuo periodo di squalifica inflitto al calciatore è permutato nella
sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 3.000,00 (tremila),
somma che dovrà essere corrisposta alla FIGC mediante bonifico
bancario (BNL c/c 10.000) entro e non oltre il 31 ottobre 2003;
2. Il tesserato Manolo Morris Ripa si impegna inoltre a versare alla
FIGC entro lo stesso termine e con le stesse modalità, la somma di
Euro 300,00 (Trecento) per il rimborso dei diritti amministrativi
relativi al presente procedimento di conciliazione;
3. Il ricorrente si obbliga ad inviare al Presidente dell’AIA entro il 31
agosto 2003 una formale lettera di scuse per i fatti di cui si è reso
responsabile.
4. Il ricorrente rinuncia ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione
rivendicabile nei confronti della FIGC, suoi organi o componenti.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a
dare esecuzione a quanto convenuto.
Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE CONTROPARTE
per Manolo Morris Ripa FIGC
IL CONCILIATORE
Prof. Avv. Angelo Piazza
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 23 luglio 2003, al numero
3.Conc.787/CONC.
Roma, 23 luglio 2003
IL SEGRETARIO
Dott.Marco Arpino