CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 24/9/2003 TRA A.S. Savio S.r.l. e FIGC

Verbale dell’incontro di mercoledì 24 settembre 2003 Luogo: Roma – Stadio Olimpico Curva Sud CONCILIATORE: Avv. Enrico Ingrillì SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino PARTE ISTANTE: A.S. Savio S.r.l. Prot.n.980/CONC. del 22.08.03 CONTROPARTE: FIGC CONVOCATI: A.S. Savio S.r.l. FIGC PRESENTI: A.S. Savio S.r.l. Avv. R. Vicerè FIGC Avv. L. Capece Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto FIGC, la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni. L’A.S. Savio S.r.l., pur ribadendo il contenuto della istanza di conciliazione con riferimento ai vari punti di doglianza, dichiara di essere consapevole che il comportamento adottato dai giovani calciatori al di là della non gravità del medesimo, necessita di una sanzione che abbia un concreto contenuto didattico, specie in funzione della loro crescita sia sportiva che sociale. Per quanto attiene all’aumento della sanzione inflitta dalla C.D. all’allenatore sig. Angelo GRANDE, si ribadisce l’assoluta illegittimità della medesima in considerazione del fatto che non era stata impugnata, per il che si ritiene conforme ai principi di giustizia che la medesima venga revocata o, in subordine, ampiamente ridotta. Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva. Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto dal Conciliatore, ma sottolinea la inammissibilità delle doglianze afferenti le sanzioni comminate ai ragazzi e, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda alla società per responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla sanzione inflitta all’allenatore, sig. Angelo GRANDE, manifesta la disponibilità della Federazione a rivedere la sanzione comminata in considerazione dei particolari aspetti procedurali della fattispecie. Il Conciliatore interviene per far sì che le parti trovino una soluzione confacente ai propri ruoli. Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni: 1. La squalifica dell’allenatore sig. Angelo GRANDE viene a cessare in data odierna (24 settembre 2003); 2. La A.S. Savio si obbliga anche per conto del sig. Angelo GRANDE a versare alla FIGC, entro e non oltre il 30 settembre 2003, mediante bonifico bancario sul c/c n. 10.000 presso la Banca Nazionale del Lavoro, la somma di € 500,00 (cinquecento euro e zero centesimi) quale sanzione alternativa e rimborso diritti del presente procedimento; 3. Tutte le altre sanzioni inflitte dalla C.D. oggetto della istanza di conciliazione rimangono confermate. 4. Il ricorrente rinuncia ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIGC, suoi organi o componenti. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE CONTROPARTE IL CONCILIATORE Avv. Enrico Ingrillì Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport al numero di protocollo 1170/CONC. Roma, 24 settembre 2003
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