CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 24/9/2003 TRA A.S. Savio S.r.l. e FIGC
Verbale dell’incontro di mercoledì 24 settembre 2003
Luogo: Roma – Stadio Olimpico Curva Sud
CONCILIATORE: Avv. Enrico Ingrillì
SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino
PARTE ISTANTE: A.S. Savio S.r.l. Prot.n.980/CONC. del 22.08.03
CONTROPARTE: FIGC
CONVOCATI: A.S. Savio S.r.l. FIGC
PRESENTI:
A.S. Savio S.r.l. Avv. R. Vicerè
FIGC Avv. L. Capece
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in
proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
nonché dello Statuto FIGC, la conciliazione è una procedura
stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei
conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona
imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la
comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli
interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente
soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi
dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo
in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero
abdicazione alle proprie argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo
della procedura, a ricercare una definizione della controversia,
assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di
esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.
L’A.S. Savio S.r.l., pur ribadendo il contenuto della istanza di
conciliazione con riferimento ai vari punti di doglianza, dichiara di
essere consapevole che il comportamento adottato dai giovani calciatori
al di là della non gravità del medesimo, necessita di una sanzione che
abbia un concreto contenuto didattico, specie in funzione della loro
crescita sia sportiva che sociale. Per quanto attiene all’aumento della
sanzione inflitta dalla C.D. all’allenatore sig. Angelo GRANDE, si
ribadisce l’assoluta illegittimità della medesima in considerazione del
fatto che non era stata impugnata, per il che si ritiene conforme ai
principi di giustizia che la medesima venga revocata o, in subordine,
ampiamente ridotta.
Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed
intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva.
Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto
dal Conciliatore, ma sottolinea la inammissibilità delle doglianze
afferenti le sanzioni comminate ai ragazzi e, per l’effetto, la sanzione
dell’ammenda alla società per responsabilità oggettiva.
Per quanto attiene alla sanzione inflitta all’allenatore, sig. Angelo
GRANDE, manifesta la disponibilità della Federazione a rivedere la
sanzione comminata in considerazione dei particolari aspetti
procedurali della fattispecie.
Il Conciliatore interviene per far sì che le parti trovino una soluzione
confacente ai propri ruoli.
Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano
di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni:
1. La squalifica dell’allenatore sig. Angelo GRANDE viene a cessare in
data odierna (24 settembre 2003);
2. La A.S. Savio si obbliga anche per conto del sig. Angelo GRANDE a
versare alla FIGC, entro e non oltre il 30 settembre 2003, mediante
bonifico bancario sul c/c n. 10.000 presso la Banca Nazionale del
Lavoro, la somma di € 500,00 (cinquecento euro e zero centesimi) quale
sanzione alternativa e rimborso diritti del presente procedimento;
3. Tutte le altre sanzioni inflitte dalla C.D. oggetto della istanza di
conciliazione rimangono confermate.
4. Il ricorrente rinuncia ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione
rivendicabile nei confronti della FIGC, suoi organi o componenti.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a
dare esecuzione a quanto convenuto.
Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE CONTROPARTE
IL CONCILIATORE
Avv. Enrico Ingrillì
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport al numero di protocollo 1170/CONC.
Roma, 24 settembre 2003