CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 30/7/2004 TRA Sig. Alessandro Palazzotti e FISD
Verbale dell’incontro di venerdì 30 luglio 2004
Luogo: Stadio Olimpico – Curva Sud - ROMA
CONCILIATORE: Prof. Avv. Massimo Zaccheo
Ufficio di Segreteria : Sig. Andrea Gruttaduria
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PARTE ISTANTE: Sig. Alessandro Palazzotti Prot.n. 0728 del 19 luglio 2004
CONTROPARTE FISD
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--------------------------------------------------------------------------- CONVOCATI: Sig. Alessandro Palazzotti
FISD
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PRESENTI: Sig. Alessandro Palazzotti
Per il Sig. A. Palazzotti l’Avv. Paolo Arcangeli
Per la FISD il Dott. Proc. Flavio Caprarelli
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FISD la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le
norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.
Il Prof. Alessandro Palazzotti dichiara che la comunicazione del 16 giugno 2003, ricevuta dall’Ufficio di Presidenza della FISD il 23 giugno 2003, ed indirizzata all’attenzione, oltre che al Presidente della FISD, al Ministro ed al Sottosegretario ai Beni Culturali ed al Presidente ed al Segretario Generale del CONI, non aveva l’intento di muovere rilievi all’operato della Federazione ma, esclusivamente, di sollecitare la soluzione di un problema urgente.
La FISD dichiara che la comunicazione 16/23.06.2003 del Sig. Palazzotti aveva già ricevuto completa ed esaustiva risposta nella comunicazione della Federazione del
12.06.03.
Il Prof. Palazzotti dichiara che la comunicazione della Federazione del 12.06.03 è stata da lui conosciuta successivamente all’invio della sua comunicazione del
16.06.2003; pertanto il fatto incolpatogli è dovuto esclusivamente ad un difetto di conoscenza del documento che ha cagionato un fraintendimento determinante la radicalizzazione delle posizioni.
Alla luce delle dichiarazioni sopra espresse e dei chiarimenti intervenuti, le parti, ferme ed impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche, al solo fine di conciliare la controversia tra loro insorta dispongono quanto segue.
• la FISD ritiene sufficiente il periodo di inibizione dalla cariche federali nell’ambito della Federazione Italiana Sport Disabili scontato dal Prof. Palazzotti alla data odierna;
• conseguentemente le parti considerano conciliata la vicenda tra di loro insorta.
Le parti si impegnano a corrispondere al Conciliatore gli importi di cui alla Tabella dei diritti, onorari e spese per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport..
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto.
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Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE
F.to Sig. Alessandro Palazzotti
F.to Avv. Paolo Arcangeli
CONTROPARTE
IL CONCILIATORE
F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 30 luglio 2004 al numero 0886/Conc.
Roma, 30 luglio 2004