CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 9/6/2004 TRA Adriano Panata e FIT

Verbale dell’incontro del 9 giugno 2004 Luogo: Stadio Olimpico – Curva Sud - ROMA CONCILIATORE: Avv. Aurelio Vessichelli Ufficio di Segreteria : Sig. Andrea Gruttadauria ____________________________________________________________ PARTE ISTANTE: Sig. Adriano Panatta prot.n. 0399 del 10 maggio 2004 CONTROPARTE Adriano Panatta ____________________________________________________________ CONVOCATI: Sig. Adriano Panatta FIT ____________________________________________________________ PRESENTI: parte istante: Avv. Oreste Michele Fasano controparte: Avv. Saverio Schiavone Avv. Andrea Zoppini Il Conciliatore ricorda che il rinvio all’odierno incontro è stato disposto sulla base della manifestata disponibilità delle parti ad una soluzione conciliativa, per la concreta individuazione di ipotesi di accordo. Il Conciliatore preliminarmente prende atto della memoria con la quale la FIT eccepisce: • la nullità od inesistenza dell’istanza introduttiva, in quanto sottoscritta dall’Avv. Oreste Fasano, munito di procura a rappresentare e difendere Adriano Panatta nella presente procedura, cui tuttavia non è stata conferita procura speciale che il Regolamento, a parere della FIT, richiederebbe laddove l’istanza non sia sottoscritta dalla parte personalmente; • la tardività dell’istanza in quanto presentata quando erano decorsi i sessanta giorni dalla comunicazione al Panatta del deposito del dispositivo della decisione della Corte d’Appello Federale. Il Conciliatore pertanto osserva, anche in linea con tutti i precedenti della Camera di Conciliazione e Arbitrato in ordine ai caratteri ed ai limiti del procedimento dinanzi al Conciliatore, che ove il tentativo di conciliazione non abbia successo il Regolamento dispone che venga dichiarata nei termini prescritti l’estinzione per mancato accordo. Il compito del Conciliatore – come verbalizzato nel precedente incontro - è di esperire il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIT la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore invita nuovamente le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, confermando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore prende atto del deposito da parte dell’Avv. Fasano di note di replica alla memoria depositata dalla FIT e della Procura Speciale. L’Avv. Fasano ritiene a questo punto che alla luce di quanto manifestato dalla FIT con gli atti depositati, non vi sia la possibilità di arrivare a una conciliazione. Per la FIT l’Avv. Schiavone ritira copia delle note di replica, chiedendo un termine per l’esame e ribadendo la piena disponibilità della FIT ad individuare un accordo conciliativo sui seguenti presupposti: disponibilità della FIT ad incidere sull’entità della pena a fronte di concreti comportamenti del signor Panatta, intesi a determinare le condizioni giustificative dell’esercizio del potere di riduzione della pena; rileva altresì che la controparte non ha formulato alcuna concreta ipotesi conciliativa. Sul punto l’Avv. Fasano nulla aggiunge. L’Avv. Fasano. alle ore 18.50 comunica che a causa di improrogabili impegni precedentemente assunti deve abbandonare l’incontro, manifestando comunque totale adesione a quanto verbalizzato. Il Conciliatore prende atto delle rispettive posizioni delle parti e della conseguente impossibilità di addivenire ad un accordo conciliativo, dichiara pertanto concluso il tentativo di conciliazione per mancato accordo. Il Conciliatore dispone la compensazione delle spese tra le parti. ____________________________________________________ Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE F.to Avv. Oreste Michele Fasano CONTROPARTE F.to Avv. Andrea Zoppini F.to Avv. Saverio Schiavone IL CONCILIATORE F.to Avv. Aurelio Vessichelli Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 9 giugno 2004 al numero 0510 Conc. Roma, 9 giugno 2004
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