CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedura di conciliazione DEL 16/12/2002 TRA Luciano Siqueira De Oliveira e F.I.G.C.

Verbale dell’incontro di lunedì 16 dicembre 2002 Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA CONCILIATORE: Dott. Giovanni Ariolli SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino ____________________________________________________________ PARTE ISTANTE: Luciano Siqueira De Oliveira Prot.n.526 del 08.11.02 CONTROPARTE: FIGC ____________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------- CONVOCATI: Luciano Siqueira De Oliveira FIGC --------------------------------------------------------------------------- PRESENTI: Luciano Siqueira De Oliveira Avv. M. Bisagno FIGC Avv. M. Gallavotti Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprio argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore suggerisce in merito di valutare la possibilità di ricorrere ad istituti giuridici contemplati dall’ordinamento sportivo, quali la commutazione della sanzione della squalifica, tenendo eventualmente conto degli argomenti rispettivamente svolti dalle parti nel corso dei procedimenti disciplinari che hanno condotto all’irrogazione della sanzione a carico dell’atleta ed eventualmente tenendo altresì conto di eventuali ragioni di specificità della fattispecie. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni, ricordando che in precedenti occasioni la FIGC ha ritenuto di poter ridurre in sede di conciliazione la sanzione della squalifica inflitta dagli organi disciplinari federali ad un calciatore resosi responsabile di violazioni regolamentari in materia di cittadinanza. Il Conciliatore evidenzia, altresì, come il caso odierno, pur con le sue peculiarità, possa presentare alcuni aspetti assimilabili – in via analogica – ai precedenti sopra ricordati. Il signor Luciano Siqueira De Oliveira dichiara di essere consapevole della gravità delle violazioni regolamentari commesse – riconducibili peraltro ad eventi risalenti al tempo della sua prima giovinezza – di esserne sinceramente pentito e ritiene di averne ampiamente illustrato le ragioni negli atti pregressi. Si dichiara peraltro a disposizione della FIGC per partecipare a quelle iniziative che la stessa Federazione volesse individuare e che possano essere d’ausilio per la diffusione dei valori della solidarietà e della pacifica convivenza nello sport. Si dichiara altresì disponibile a commutare la sanzione della squalifica con una sanzione pecuniaria. Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva. Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto dal Conciliatore, ma sottolinea la gravità – riconosciuta dallo stesso ricorrente – delle violazioni contestategli e la necessità ribadita in più occasioni dal Consiglio Federale del rispetto delle regole come valore etico fondamentale di ogni attività sportiva. Sotto questo profilo, il rappresentante della FIGC prende atto del richiamo fatto dal Conciliatore a fattispecie pregresse, che rappresentano peraltro precedenti di natura diversa e comunque non condivisi dagli attuali organi federali. Ritiene inoltre il rappresentante della FIGC che in nessun caso atti di conciliazione possono essere considerati come precedenti e dunque neppure all’eventuale conciliazione odierna potrà mai essere attribuita tale valenza. Il Conciliatore interviene per sottolineare che ogni accordo conciliativo deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i principi di etica sportiva e di equità. Il rappresentante della FIGC prende atto delle indubbie peculiarità della fattispecie e della dichiarata disponibilità del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira – che appare sinceramente pentito della sua condotta – a commutare la sanzione della residua squalifica con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare potrebbe essere destinato agli scopi sociali ricordati dal calciatore. Ritiene peraltro il rappresentante della FIGC che la riduzione in via conciliativa della squalifica inflitta al ricorrente da organi di disciplina, in nessun caso potrebbe confliggere con il principio della regolarità dei tornei e dunque la squalifica di Luciano – elemento certamente di valore nella rosa dei calciatori del Chievo e squalificato fin dalla prima giornata di campionato – dovrebbe comunque permanere fino al termine del girone di andata. Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni: 1. La squalifica del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira è ridotta e verrà a cessare il 24 gennaio 2003, ferma restando l’ammenda di Euro 50.000,00 inflittagli dalla CAF; 2. Il residuo periodo di squalifica inflitto al calciatore fino al 31 maggio 2003 è permutato nella ulteriore sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 100.000,00 (Centomila Euro), somma che dovrà essere corrisposta alla FIGC entro e non oltre il 15 gennaio 2003 e che la FIGC destinerà, per comune volontà delle parti, interamente al Comune di San Giuliano di Puglia per opere di ricostruzione dedicate allo sport dei giovani di quella zona. 3. Il ricorrente si obbliga altresì a versare alla FIGC entro lo stesso termine ed in via forfettaria, la somma di Euro 10.000,00 (diecimila Euro) per il rimborso delle spese di giustizia relative ai procedimenti di cui trattasi, e ad accollarsi interamente gli oneri del presente procedimento di conciliazione. 4. Il ricorrente rinuncia ad ogni pretesa a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIGC, suoi organi o componenti. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. ____________________________________________________ Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE Luciano Siqueira De Olivera CONTROPARTE FIGC IL CONCILIATORE Dott. Giovanni Ariolli Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 16 dicembre 2002, al numero 3.Conc.643. Roma, 16 dicembre 2002
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