F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Angelo BRUNO /G.S. ENNA CALCIO ( 38 bis/56 ) ARBITRI:sigg.Vincenzo LOGOZZO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA:all.Angelo BRUNO /G.S. ENNA CALCIO
( 38 bis/56 )
ARBITRI:sigg.Vincenzo LOGOZZO e Antonio BARATTA
Con ricorso del 10 aprile 2006, l’allenatore dilettante BRUNO Angelo, rappresentato e difeso dall’Avv. Santa Di Maria, ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla società Enna Calcio
(campionato di promozione della Sicilia) di pagargli la somma di € 5.958,00 di cui € 3.000,00 a saldo premio di tesseramento ed € 2.958,00 a titolo di spese di viaggio (indennità chilometrica Palermo-Campo Sportivo di Pergusa 290 km per 51 presenze da agosto ad ottobre), dovutegli per la stagione 2004/2005, oltre interessi, in forza del contratto sottoscritto in data 24 agosto 2004. L’allenatore ha esibito copia della lettera di esonero avvenuto in data 2 novembre 2004 e copia del contratto, debitamente depositato.
La società, con lettera del 10 maggio 2006, ha preliminarmente osservato che il ricorso è inammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del C.G.S. “atteso che il vizio non formale ma sostanziale che ha comportato il rigetto del primo ricorso è presente anche nell’odierno reclamo. Il ricorrente deve stare in giudizio personalmente, non trovando albergo nella normativa federale l’istituto della rappresentanza processuale”. Sempre in via preliminare ha osservato che l’irregolarità che ha determinato il provvedimento di rigetto non può essere sanato con reclami successivi. Nel merito ribadisce che le somme richieste a titolo di rimborso spese non sono dovute avendo goduto di vitto e alloggio a spese della G.S. Enna.
Nella controreplica, l’allenatore sostiene che le osservazioni della società sono infondate perché il ricorso è stato da lui personalmente sottoscritto e che la precedente irregolarità era di ordine formale. Per quanto riguarda il rimborso spese reclama la legittimità della richiesta in quanto il diritto all’indennità chilometrica pattuito in contratto non ha alcuna attinenza con l’eventuale trattamento del vitto e dell’alloggio gratis, atteso che egli arrivava ad Enna il martedì, ripartiva il venerdì per poi tornare sabato o domenica e quindi dopo la gara ritornava presso la propria residenza.
Esaminati e valutati gli atti, il Collegio ritiene che le osservazioni preliminari della società sono entrambe infondate.
Per quanto riguarda la prima,risulta che il ricorso in questione è stato regolarmente sottoscritto dall’allenatore e controfirmato dal legale di fiducia, per cui è ammissibile.
Per quanto riguarda la seconda(si ricorda che il Collegio,nella sua riunione del 1°aprile
2006,con delibera n.3,C.U. n.6,ha dichiarato inammissibile,ai sensi dell’art. 29 del C.G.S.,per omessa sottoscrizione del diretto interessato,la domanda proposta dall’Avv. Santa Di Maria per conto dell’allenatore Bruno Angelo),si osserva che in sostanza è questa la prima volta che giuridicamente l’allenatore presenta il ricorso,perché quello precedente lo ha presentato l’Avv.Santa Di Maria,non legittimata a farlo(citata delibera n.3).
In ogni caso la richiamata pronuncia di inammissibilità della domanda per vizio della sua introduzione, senza alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito, e pertanto non impedisce la produzione –da parte del diretto interessato- della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio, atteso anche che alla data di presentazione del ricorso in questione non è intervenuta la prescrizione del diritto (art.
18 C.G.S.).
Nel merito si osserva che il ricorso è fondato.
Infatti, per quanto riguarda il premio di tesseramento di € 3.000,00 non c’è contestazione tra le parti. Mentre, per quanto riguarda le spese di viaggio maturate fino alla data dell’esonero, la società si limita a contestare genericamente, senza fornire prove in contrario, il diritto all’indennità chilometrica, che in effetti è stata regolarmente pattuita in contratto e non ha nulla a che vedere con il vitto e l’alloggio gratuito.
P.Q.M.
Il Collegio delibera:
1. di accogliere il ricorso dell’allenatore dilettante Angelo BRUNO per la stagione 2004/2005 e fare obbligo alla società G.S. ENNA CALCIO di pagargli la somma di € 3000,00 a saldo premio di tesseramento, nonché la somma di € 2.958,00 per indennità chilometrica rimborso spese di viaggio,oltre € 90,00 per accessori equitativamente calcolati;
2. di stabilire che da oggi fino all’effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali:
3. di dichiarare la presente delibera definitiva ed immediatamente eseguibile
4. di dare atto che l’esecuzione della presente è soggetta al rispetto dei termini, delle modalità, delle tutele e delle sanzioni previste dall’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del collegato art. 7, comma 6 bis del C.G.S.
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