F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all. Angelo PADIGLIA/A.S.D. 86 VILLAPUTZU ( 75/56 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all. Angelo PADIGLIA/A.S.D. 86 VILLAPUTZU ( 75/56 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI L’allenatore dilettante PADIGLIA ANGELO, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 16 Febbraio 2006, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 2620,00 (duemilaseicentoventi/00) oltre interessi, nei confronti della ASD VILLAPUTZU, partecipante al campionato di 1° CTG Regionale SARDEGNA, così, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 2092005 e regolarmente depositata presso il C.R. SARDEGNA. La Segreteria di questo collegio a mezzo racc. del 0632006 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni. Successivamente, a mezzo racc. in data 0832006 richiedeva al C.R. Sardegna la prova dell’avvenuto deposito, previsto dalla normativa federale. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è parzialmente fondato in quanto la società VILLAPUTZU ha controdedotto alla richiesta dell’allenatore, con varie e labili argomentazioni, ritenendo di corrispondere allo stesso, solamente le prime due rate relative alle scadenze del 1510 e 15122006, emettendo un assegno postale di € 1500,00 in data 2032006 (un giorno prima delle proprie controdeduzioni inviate a questo Collegio) a favore del Padiglia Angelo. Pertanto, dovrà corrispondere al sig. Padiglia Angelo la restante somma complessiva non percepita, di € 1120,00 quale premio di tesseramento stagione 20052006 e spese viaggi sostenuti per il periodo di attività svolta e regolarmente elencati. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’all. Padiglia Angelo e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD Villaputzu di corrispondere la somma complessiva di € 1120,00 a saldo del premio di tesseramento e spese di viaggio sostenute per il periodo di attività svolta nel 2005 2006, oltre interessi fino all’effettivo soddisfo. . La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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