F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Osvaldo PAVONI / A.S.D.PALMANOVA ( 78/56 ) ARBITRI: Sig. Cesare DOBICI e Sig. Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA:all.Osvaldo PAVONI / A.S.D.PALMANOVA
( 78/56 )
ARBITRI: Sig. Cesare DOBICI e Sig. Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 15 marzo 2006 l’allenatore dilettante di 3^ Categoria Osvaldo Pavoni ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato assunto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Palmanova nella stagione sportiva 2005/2006 in qualità di Responsabile del Settore giovanile.
Nel documento il ricorrente precisa che, con scrittura privata redatta in data 1° luglio 2005 mai sottoscritta da alcuna delle due parti, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Palmanova si era impegnata, dopo molte trattative, a corrispondergli una somma di € 9.600,00 (Novemilaseicento/00) a titolo di “rimborso spese forfettarie e di rimborso spese chilometriche”.
Con il reclamo in esame, il Sig. Pavoni fa presente di aver rassegnato le proprie dimissioni in data
1° marzo 2006 dopo aver effettuato svariati solleciti all’Associazione Sportiva perché effettuasse il pagamento di quanto a lui spettante in base al richiamato accordo non sottoscritto.
Al riguardo il Sig. Pavoni ha precisato e documentato di aver ricevuto in data 14 novembre 2005 esclusivamente la somma di € 1.600,00 (milleseicento/00) “ di cui Euro 832 (ottocentotrentadue) quale compenso per l’Attività di Responsabile del Settore Giovanile nei mesi di Luglio – Agosto
2005 ed Euro 768 (Settecentosessantotto) come da allegato prospetto a titolo di rimborso spese chilometriche”. Ha segnalato inoltre di aver ottenuto un acconto di € 500,00 (Cinquecento) in data
29 dicembre 2005. Non avendo in seguito più ricevuto alcuna somma l’allenatore, come già detto, in data 1° marzo 2006, ha rassegnato le proprie dimissioni e pertanto reclama un credito di € 4.300
(Quattromilatrecento) quali residue spettanze sino al giorno delle dimissioni oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Palmanova, regolarmente invitata da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 27 marzo 2006, controdeduceva con lettera del 6 aprile 2006. Con il predetto documento l’Associazione Sportiva confermava di non aver mai sottoscritto un contratto di natura economica con il Sig. Osvaldo Pavoni e che lo stesso non era mai stato tesserato dall’Associazione. Precisava altresì che “per la collaborazione che ha svolto sono stati rimborsati compensi pari alle giustificazioni di spese già in Vostro possesso”.
L’allenatore controdeduceva a sua volta confermando le richieste di cui al ricorso e giustificava la sua presenza sino al marzo 2006 adducendo motivazioni relative agli impegni, soprattutto morali, assunti nei confronti dei giovani calciatori che lui aveva portato a far parte dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Palmanova. Confutava il fatto di non essere mai stato tesserato per l’Associazione ed al riguardo produceva fotocopia della scrittura privata mai sottoscritta, della tessera di riconoscimento rilasciata dal Settore Tecnico per la stagione sportiva 2005/2006 nonché un articolo che lo riguardava pubblicato sul “Il Friuli sportivo”.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, riscontra che nel caso che vi siano stati accordi economici pattuiti solo verbalmente gli stessi non possono assumere alcuna valenza per un eventuale diritto alla corresponsione di quanto concordato sulla base della presunzione di gratuità delle prestazioni degli allenatori dilettanti stabilita dal punto n. 1 dell’art. 42 del Regolamento della
L.N.D.. Detta presunzione di gratuità può essere superata esclusivamente con l’espressa pattuizione scritta di un corrispettivo quale premio di tesseramento e rimborso spese prevista dal punto n. 2 del medesimo articolo,
P.Q.M.
Il Collegio ritiene di respingere il ricorso dell’allenatore Osvaldo Pavoni. La presente delibera è inappellabile.
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