F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all. Sergio EBERINI / F.B.C. CALANGIANUS 1905 ( 86/56 ) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Sergio CACIOLINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all. Sergio EBERINI / F.B.C. CALANGIANUS 1905 ( 86/56 ) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Sergio CACIOLINI Con due note del 1° aprile 2006, l’allenatore dilettante sig. EBERINI Sergio presentava ricorso per il riconoscimento del credito di euro 6.500,00 pari a cinque rate; a saldo del premio di tesseramento vantato nei confronti della Società FBC CALANGIANUS. A sostegno della sua richiesta aveva prodotto copia del contratto stipulato tra le parti in data 24 agosto 2005, regolarmente depositato, che prevedeva un premio di tesseramento annuale di euro 13.000,00 da pagarsi in dieci rate mensili di euro 1.300,00 cadauna dal 31 agosto 2005 al 30 maggio 2006, oltre al pagamento degli interessi legali e la svalutazione monetaria. Inoltre faceva presente che in data 06/10/2005 aveva ricevuto una lettera di esonero, alla quale ha risposto mettendosi a disposizione della società fino al termine del campionato. Invitate le parti a produrre proprie difese, la società con le controdeduzioni del 06/05/2006 ha dichiarato di aver pagato tre somme, rispettivamente di euro 1.600,00, 2.000,00 e 2.000,00, facendo presente inoltre che il sig. EBERINI ha sempre goduto di vitto e alloggio di conseguenza di liquidargli gli stipendi fino all’importo pattuito in contratto di euro 13.000,00. Di seguito l’allenatore ha presentato proprie osservazioni alle controdeduzioni della società facendo presente che nessuna delle voci portate a giudizio dalla controparte sono supportate da documentazione appropriata ed inconfutabile. Si ribadisce la richiesta di pagamento delle cinque rate. In data 28.08.2006 il Sig. EBERINI ha fatto pervenire una nota liberatoria dichiarando che la società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e, pertanto nulla gli è più dovuto dalla Società F.B.C. CALANGIANUS. Il Collegio vista quest’ultima nota ritiene di dichiarare la cessata materia del contendere.
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