F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all. Giuseppe LUPINACCI / NUOVA POLISPORTIVA TARSIA ( 90/56 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA: all. Giuseppe LUPINACCI / NUOVA POLISPORTIVA TARSIA
( 90/56 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI
Con ricorso del 27 marzo 2006, presentato per il tramite del proprio legale Avv. Salvatore Gigliotti
– Fiduciario dell’A.I.A.C. Regione Calabria, l’allenatore dilettante Giuseppe Lupinacci ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società Nuova Polisportiva Tarsia nella stagione sportiva 2005/2006 come allenatore responsabile della prima squadra partecipante al Campionato di seconda categoria.
Nel ricorso il ricorrente, come sopra rappresentato, precisa che, con regolare scrittura privata del 31 agosto 2005, regolarmente depositata presso il competente Comitato Regionale, la Società Nuova Polisportiva Tarsia si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di €
2.300,00 (Duemilatrecento/00) in due rate e più precisamente: euro 1.200,00 al 30 aprile 2006 ed euro 1.100,00 al 30 maggio successivo.
Con il reclamo in esame, il Sig. Lupinacci fa presente di essere stato esonerato dall’incarico in data
3 febbraio 2006 con lettera del Presidente della Società Nuova Polisportiva Tarsia e chiede a questo
Collegio di far obbligo alla predetta società di corrispondergli l’intero importo annuale di €
2.300,00 (Duemilatrecento/00) non pagato alle scadenze pattuite oltre ad € 2.160,00
(Duemilacentosessanta/00) per indennità chilometrica debitamente documentata ed agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria”.
A sostegno della richiesta l’allenatore ha allegato copia dell’accordo tipo e della richiesta di emissione della tessera di tecnico ambedue regolarmente sottoscritte, nonché copia della documentazione comprovante la distanza chilometrica intercorrente tra la sua abitazione ed il campo di allenamento ed un prospetto con tutti i viaggi effettuati dal 5 settembre 2005 al 15 gennaio 2006.
La Società Nuova Polisportiva Tarsia, regolarmente invitata da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 26 aprile 2006, controdeduceva attraverso il suo legale Avv. Sannuto con lettera del 4 maggio 2006. Con il predetto documento la società riconosceva un suo debito nei confronti del Sig. Lupinacci di € 1.370,00 (milletrecentosettanta/00) così determinato:
- € 1.300,00 (milletrecento/00) quale residuo del premio di tesseramento affermando di aver consegnato all’allenatore in data 24 settembre 2005 un assegno postdatato al 30 novembre
2005, regolarmente incassato alla scadenza, intestato ad un certo Sig. Munno Andrea. Quest’ultimo, giocatore della società stessa era amico dell’allenatore al quale lo avrebbe girato. La predetta operazione era stata effettuata per favorire un’espressa richiesta dell’allenatore;
- € 70,00 (settanta/00) per spese di indennità chilometrica perché, in deroga verbale a quanto scritto nel accordo sottoscritto il 31 agosto 2005, il Presidente della società e l’allenatore si sarebbero accordati per un rimborso forfettario di € 7,00 (Sette/00) per ogni viaggio compiuto, pertanto avendo già corrisposto all’allenatore un importo di € 427,00
(quattrocentoventisette/00) residuavano esclusivamente i settanta euro sopra richiamati.
Di quanto affermato, con lettera del 17 maggio 2006, la società produceva:
- copia dell’assegno di mille euro a se intestato e girato sia dalla stessa società che dal Sig. Munno;
- copia delle annotazioni su tre moduli interni, firmati esclusivamente dal Presidente della società, di somme di denaro versate al Sig. Lupinacci (due moduli per gli importi sopra richiamati) ed al Sig. Munno (un modulo per premi quale giocatore).
La Società Nuova Polisportiva Tarsia chiedeva inoltre, qualora ritenuto opportuno, di ascoltare sui fatti in questione il Presidente unitamente a due dirigenti ed un altro testimone sul pagamento di €
70 euro ricevuti dall’allenatore quali rimborso chilometrico.
Il Sig. Lupinacci, assistito come sopra, con lettera raccomandata del 12 giugno 2006, confermava quanto richiesto con il ricorso iniziale e negava di aver ricevuto alcuna somma sia direttamente che indirettamente da parte della società affermando inoltre che non era mai esistito alcun accordo, ne scritto ne verbale, relativo ai rimborsi chilometrici.
La Società Nuova Polisportiva Tarsia, per il tramite del proprio legale, con lettera raccomandata del
1° luglio 2006 trasmetteva copia di una dichiarazione del Sig. Munno nella quale quest’ultimo affermava di aver “provveduto ad incassare l’assegno di euro 1.000,00 in nome, per conto e su richiesta del Sig. Lupinacci Giuseppe” al quale aveva poi consegnato il denaro incassato.
Il legale del Sig. Lupinacci, con lettera raccomandata del 21 luglio 2006, respingeva nettamente detta affermazione adducendo alcune argomentazioni a sostegno della propria tesi richiamando tra l’altro il quinto comma dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva che, per quanto riguarda la Commissione Vertenze Economiche, stabilisce che “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce…”.
Il legale della società sportiva, con lettera raccomandata del 25 luglio 2006, non riteneva degna di replica la precedente lettera del legale del ricorrente e nel contempo riconosceva di nuovo esclusivamente un debito di € 1.370,00 (milletrecentosettanta/00) così come dichiarato sin dall’inizio della controversia.
L’avvocato del Sig. Lupinacci replicava, ancora con lettera raccomandata del 13 agosto 2006, confermando che il suo assistito non aveva mai ricevuto alcuna somma ne dalla società ne dal Sig. Munno e di conseguenza riconfermava le richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, riscontrando che quanto affermato dalla società Nuova Polisportiva Tarsia non viene mai supportato da alcun documento probatorio che possa suffragare legalmente quanto dichiarato, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della società Nuova Polisportiva
Tarsia, di corrispondere all’allenatore Giuseppe Lupinacci la somma:
di € 2.300,00 (Duemilatrecento/00) relativa al premio di tesseramento non pagato per la stagione sportiva 2005/2006;
di € 1.098,00 (millenovantotto/00) per rimborso spese per indennità chilometrica e non come richiesto di € 2.160,00 (Duemilacentosessanta/00) considerato che i chilometri indicati dall’allenatore sono n. 4.392 e non n. 8.640 come da quest’ultimo erroneamente calcolato;
di € 35,00 (trentacinque/00) quali interessi legali equitativamente calcolati;
per un totale di € 3.433 (Tremilaquattrocentotrentatre/00) oltre alla svalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 7, comma 6 bis del CGS.
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