F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all. Americo FERRARA / S.S.C. GRAGNANO (93/56) ARBITRI: sigg Domenico CARRETTA / Patrizio LEOZAPPA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all. Americo FERRARA / S.S.C. GRAGNANO (93/56) ARBITRI: sigg Domenico CARRETTA / Patrizio LEOZAPPA Con ricorso del 15.04.2006, l’allenatore di 3° Ctg. FERRARA Americo, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale affinché fosse riconosciuto l’obbligo alla Società “S.S.C. Gragnano” di pagargli la somma di €.10.500,00 pattuita con contratto sottoscritto dalle partiin data 03.09.2005, allegato al ricorso, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per la stagione sportiva 2005/2006. A sostegno di quanto richiesto, Il ricorrente allenatore produceva copia del contratto con il quale il rappresentante legale della Società, partecipante al Campionato di Eccellenza Campano, riconosceva al Ferrara Americo, quale tecnico della 1° Squadra, la somma di €. 10.500,00 di pagarsi in 4 ratei di €. 2.625,00 cadauno ed aventi scadenza al 30.09.2005; 31.12.2005; 31.03.2006 e 30.06.2006, oltre al rimborso per spese viaggi nonché copia del tesseramento sottoscritto in pari data del contratto: cioè 03.09.2005. Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato con comunicazione telefonica, confermato con lettera raccomandata del 17.09.2005 e, che, con telegramma del 20.09.2005, indirizzato al legale rappresentante della Società Gragnano, lo stesso, nel prendere atto dell’esonero, dichiarava di restare a disposizione della stessa per la stagione sportiva 2005/2006. Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, presso il Comitato Regionale Campania L.N.D., veniva confermato il deposito del contratto. La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a controdedurre, nulla comunicava in esito a tale ricorso. In ordine agli atti in possesso di questo Collegio Arbitrale e sopra esposti, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla S.S.C. Gragnano di corrispondere all’allenatore Ferrara Americo la somma di €. 10.500,00 a saldo delle spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2005/2006, oltre alla somma di €.50,00 per accessori equitativamente calcolati, per un totale di €.10.550,00. L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e collegato all’art. 7, comma 6 bis del C.G.S.-
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