F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Carmine CARBONE / A.S.COSENZA Calcio S.p.A. ( 95/56 ) ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA:all.Carmine CARBONE / A.S.COSENZA Calcio S.p.A.
( 95/56 )
ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso del 31/03/2006 ,proposto a mezzo legale di fiducia,l’allenatore di 3° categoria Carmine Carbone,iscritto nei ruoli del S.T.della F.I.G.C.,adiva questo Collegio affinché fosse riconosciuto l’obbligo della Società A.S.Cosenza Calcio S.p.A.di pagargli l’ultimo rateo a saldo del premio di tesseramento,pari ad € 2.000,oo,scaduto il 20/04/2005 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetara.
Il ricorrente allegava copia dell’accordo economico stipulato in data 2/08/2004,da cui si evince che la Società sopra richiamata si impegnava alla corresponsione di € 8.000,oo,suddivisi in 4 ratei di €
2.000,oo cadauno con scadenze al 20/10/2004;20/12/2004;20/02/2005 e 20/04/2005,a fronte dell’attività di allenatore della 1° squadra Juniores per la stagione sportiva 2004/05.
Unito al ricorso il ricorrente allegava copia della decisione del 14/05/2005 di questo Collegio,pubblicata sul C.U. n.6 e riferito alla stagione sportiva 2004/05,da cui si evince che al ricorrente Carmine Carbone sono stati riconosciuti i tre ratei scaduti alla data del ricorso
(22/01/2005)pari a € 6.000,oo,oltre agli interessi,riferiti al contratto per la stagione sportiva
2004/05.
Inoltre il ricorrente allegava la dichiarazione liberatoria sottoscritta il 27/06/2005 ed indirizzata al Comitato Interregionale L.N.D.,da cui si evince che,a seguito di trattative con l’A.S.Cosenza Calcio S.p.A.,ha accettato,in via transattiva l’importo di € 10.000,oo a saldo di quanto dovuto per l’attività svolta e riferiti alle stagioni sportive 2003/04 e 2004/05,per quest’ultima stagione solo i primi tre ratei.
La Società convenuta,ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a contro dedurre, nessuna considerazione faceva pervenire in merito.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale dichiara l’obbligo dell’A.S.Cosenza Calcio S.p.A. di pagare al ricorrente allenatore Carmine Carbone la somma di € 2.000,oo,riferita al 4° e ultimo rateo scaduto il
20/04/2005 e relativo al contratto sottoscritto il 33/08/2004,oltre ad € 12,oo per interessi,per un totale di € 2.012,oo a saldo della stagione sportiva 2004/05.
L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi fino alla data dell’effettivo soddisfo,al tasso legale.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter,comma 13 delle N.O.I.F. e del collegato art.7,comma 6 bis del C.G.S.
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