F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all.Giovanni FORMICOLA / A.S.D. F. PONTE VITULANO ( 127/56 ) ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all.Giovanni FORMICOLA / A.S.D. F. PONTE VITULANO ( 127/56 ) ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 15.06.2006, l’allenatore Giovanni FORMICOLA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale della F.I.G.C., quale allenatore di 3^ ctg., adiva questo Collegio Arbitrale affinché fosse riconosciuto l’obbligo alla Società A.S.D. F. PONTE VITULANO di pagargli la somma di € 14.000,00=. Il ricorrente allegava copia dell’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2005/2006, sottoscritto dalle parti, da cui si evince che la Società sopra citata, partecipante al Campionato di Eccellenza Campania, in qualità di allenatore della prima squadra, si impegnava a corrispondere un premio di tesseramento di € 14.000,00=, suddiviso nel seguente modo: 1°= al 24.09.2005; 2°= al 15.12.2005; 3°= al 15.03.2006; 4°= al 15.05.2006, tutti da € 3.500,00= cadauno. Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio presso il competente Comitato Regionale Campania della F.G.G.C., risulta che il richiamato contratto non è stato depositato. La Società convenuta non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione, a seguito di richiesta da parte della Segreteria del Collegio. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, in quanto è stato sottoscritto un contratto con importo superiore al limite massimo previsto dall’accordo A.I.A.C.-F.I.G.C.per il campionato di Eccellenza e cioè € 10.500,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale della L.N.D. accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Giovanni FORMICOLA e dichiara l’obbligo della Società A.S.D. F. PONTE VITULANO di corrispondere allo stesso la somma di € 10.500,00= a saldo delle sue competenze per la stagione sportiva 2005/2006. L’importo di cui sopra dovrà essere maggiorato degli interessi fino all’effettivo soddisfo. Si deferiscono le parti agli Organi competenti per il mancato deposito del contratto e per aver pattuito un premio di tesseramento superiore al massimale previsto per la categoria di Eccellenza. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e collegato art. 7, comma 6 bis, del C.G.S.-
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