F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all.Alessio MOSTI / UNIONE MONTIGNOSO 2005 ( 67/56 ) ARBITRI:sigg. Vincenzo LOGOZZO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all.Alessio MOSTI / UNIONE MONTIGNOSO 2005 ( 67/56 ) ARBITRI:sigg. Vincenzo LOGOZZO e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante MOSTI Alessio, con ricorso datato 3 febbraio 2006, sostenendo di essere stato esonerato dall’incarico in data 9 ottobre 2005, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 2.400,00 vantato nei confronti della A.D.S. UNIONE MONTIGNOSO 2005 (1^ cat. Toscana), per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2005, gennaio e febbraio 2006 oltre interessi, rivalutazione e spese legali. A dimostrazione della pretesa ha allegato copia del contratto sottoscritto il 2 settembre 2005. Il contratto prevede la corresponsione di € 4.000,oo a titolo di premio di tesseramento, da pagarsi in otto rate mensili ad iniziare dal 30 settembre 2005, ed il rimborso spese indennità chilometrica. L’accordo in questione – dagli atti acquisiti d’ufficio- risulta depositato a cura del ricorrente in data 17 dicembre 2005. La società in data 23 febbraio 2006 ha contestato integralmente la versione dell’allenatore, affermando che lo stesso si è volontariamente dimesso dall’incarico a seguito dell’esito negativo della partita del 9 ottobre 2005 con il Monti. Secondo la versione della società, la decisione di dimettersi venne comunicata dal tecnico ai giocatori ed ai dirigenti, negli spogliatoi, alla fine della suddetta partita . Decisone che –sempre secondo la versione della società- successivamente confermò per telefono al Presidente e ad altri tesserati. La Società ha pure esibito due articoli, rispettivamente dei quotidiani “La Nazione” e “Il Tirreno” che riportano le dichiarazioni personali dell’allenatore Mosti, il quale espressamente afferma di essersi volontariamente dimesso dall’incarico in modo irrevocabile, a causa dei cattivi risultati. Inoltre, la società ha trasmesso la dichiarazione dettagliata del Direttore Sportivo Bongiorni Marcello, datata 23.2.2006, il quale afferma senza alcun dubbio che l’allenatore –a suo tempo da lui stesso assunto- si è dimesso volontariamente dall’incarico in ragione dei risultati negativi e che -all’epoca dei fatti- comunicò al Mosti di essere ancora l’allenatore incitandolo a rientrare nei ranghi (tale affermazione risulta anche dagli articoli di giornale dell’epoca, sopra richiamati), ricevendo però come risposta che le dimissioni erano irrevocabili. Infine la società ha esibito una lettera, senza firma, pervenuta alla stessa in data 29 ottobre 2005, lettera –dicono- che “ci ha lasciati letteralmente stupiti”. Con questa lettera l’allenatore prende atto della comunicazione verbale di esonero fattagli in data 9 ottobre 2005, nella persona del Direttore Sportivo Bongiorni Marcello e dichiara di rimanere a disposizione della società fino al termine del campionato, nel rispetto degli accordi sottoscritti con il contratto del 2 settembre 2005. La lettera risulta indirizzata anche al Comitato Regionale FIGC, al Settore Tecnico della Figc ed all’Aiac di Firenze, è priva di firma; riporta in calce l’indirizzo dattiloscritto di Mosti Alessio. Per quanto riguarda la parte economica, la società ha esibito una ricevuta di pagamento di € 500,00 quietanzata dal tecnico in data 27 settembre 2005. Nella controreplica del 23.3.2006, il ricorrente eccepisce preliminarmente la decadenza delle controdeduzioni della società perché formulate dopo il termine di otto giorni “previsti dalla normativa” e in subordine contesta la memoria avversaria per “travisamento dei fatti così come accaduti e la relativa strumentalizzazione ai fini degli esiti della causa”, insistendo nel ricorso così come presentato. Il Collegio, esaminati gli atti e le memorie difensive delle parti, osserva che: A)- Per quanto riguarda la invocata “decadenza” per mancato rispetto dei termini, ribadisce quanto già costantemente affermato in precedenti decisioni e cioè che il termine di otto giorni non è perentorio, fermo restando che il Collegio, trascorsi infruttuosamente gli otto giorni, può legittimamente definire la vertenza. B)- Per quanto riguarda la questione se nel caso di specie si tratta di esonero (come affermato dall’allenatore) o di dimissioni (come sostenuto dalla società), occorre prendere in considerazione i seguenti elementi: - il regolamento della LND, che all’art. 43, prevede che “Le dimissioni o l’esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”; - l’accordo LND/AIAC riportato nelle carte federali, che stabilisce: “a)- la società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell’allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla prima assenza ingiustificata del tecnico, con le formalità indicate all’art. 23 punto 6 del C.G.S. avvierà la procedura di cui all’art. 46 punto 1) del Regolamento della LND notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al Comitato Regionale LND ed all’AIAC nazionale”; b)- l’allenatore esonerato che non ne abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci giorni dovrà comunicarlo agli organi competenti con le formalità indicate dall’art. 23 punto 5 del CGS” (il testo riporta gli articoli del precedente CGS, però tutt’oggi è in vigore sotto altra numerazione); - la lettera ricevuta dalla società in data 29.10.2005 e dalla stessa esibita in giudizio, concernente la presa atto dell’esonero; - i documenti acquisiti d’ufficio presso il Settore Tecnico ed il Comitato Regionale FIGC Toscana. Presso il Settore Tecnico l’allenatore risulta “esonerato”. Il Comitato Regionale FIGC Toscana ha trasmesso, tra l’altro, copia di una lettera datata “martedì 6 dicembre 2005 e indirizzata alla Società Unione Montagnoso, al Comitato FIGC Toscana e, p.c. al Settore Tecnico ed all’AIAC Firenze. Con questa lettera –debitamente firmata- l’allenatore Mosti fa “seguito alla lettera del 28.10.2005 che qui ripeto integralmente” e ribadisce di aver preso atto della comunicazione verbale di esonero del 9.10.2005 fattagli dal D.S. Bongiorni Marcello e di restare a disposizione della società per come contrattualmente stabilito con l’accordo del 2 settembre 2005. Applicando nel caso di specie la normativa richiamata, in presenza della documentazione citata, il Collegio non può che concludere che va applicata la disciplina concernente l’esonero e non quella delle dimissioni. In realtà, la stessa società fornisce prove determinanti, poi convalidate dagli atti richiesti d’ufficio al Comitato della FIGC Toscana. In effetti, mentre il ricorrente si è limitato a dichiarare di essere stato esonerato, senza presentare alcun documento probatorio, né con il ricorso introduttivo né con le memorie difensive (non ha mai fatto cenno dell’esistenza delle due lettere della presa d’atto dell’esonero), la società -esibendola in giudizio- ha ammesso di aver preso conoscenza, in data 29 ottobre 2005, della lettera della presa d’atto di esonero, formulata dall’allenatore nel rispetto delle norme federali anche se oltre il termine dei dieci giorni previsti dalla citata norma. La lettera in questione, sebbene priva di firma, non poteva e non può che essere considerata come proveniente dall’allenatore Mosti (nessun altro poteva averne interesse) dato che in calce alla stessa è chiaramente riportato a macchina il nome del mittente Mosti Alessio nonché l’indirizzo completo e persino il numero cellulare personale: A questa lettera la società –all’epoca- non ha dato alcun riscontro, limitandosi, nelle attuali controdeduzioni a dichiarare di essere rimasta “incredula” nel prendere atto dei contenuti. Invece, già al momento del fatto la società avrebbe dovuto pretendere dall’allenatore un formale atto scritto ed univoco di dimissioni (di fronte ad una precisa disciplina sportiva, non possono certo assurgere a valore di prova gli articoli di giornale) oppure procedere secondo quanto previsto dagli artt. 44 e 46 del regol. LND e dall’accordo AIAC/LND sopra richiamato specialmente dopo aver ricevuto la lettera del 29 ottobre 2005 (ed a quella del 6 dicembre 2005, se ricevuta). Cosa che invece non ha fatto. Di conseguenza, in assenza di un provvedimento disciplinare inibitorio a carattere definitivo, ostativo delle prestazioni del tecnico per fatto riconosciuto come a lui imputabile, e in mancanza di un atto di dimissioni, scritto ed univoco, proveniente dall’allenatore (43 reg. LND), non si intravedono nel caso di specie atti che possano giustificare il diniego della controprestazione economica chiesta dalla società. Pertanto la società è tenuta a rispettare l’impegno economico di € 4.000,00 assunto con il contratto del 2 settembre 2005. Per quanto riguarda la presente controversia, il credito maturato fino a febbraio a favore dell’allenatore è di € 3.000,00 (che deriva dal seguente calcolo: € 4.000,00 diviso 8 rate = € 500,00 per ciascuna rata, per sei rate maturate = € 3.000,00); da cui però bisogna detrarre l’acconto ricevuto (non contestato dal ricorrente) di € 500,00; restano € 2.500,00 da pagare per il saldo del premio di tesseramento maturato da settembre 2005 a febbraio 2006, oltre accessori. Il Collegio rileva che entrambe le parti non hanno osservato l’obbligo di depositare il contratto nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione previsto dalle norme ( C.U. n. 1 del 1° luglio 2005), per cui devono essere segnalati presso gli organi disciplinari competenti; mentre non si procede al deferimento per la violazione dell’art. 42, comma 2, regol. LND (pagamento del premio di tesseramento in più di quattro rate), in applicazione di quanto sottoscritto di recente dalla LND e dall’AIAC che con atto del 21 settembre 2006 -ad integrazione dell’accordo tipo tra società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e Allenatori dilettanti- hanno convenuto “che nelle more del raggiungimento di nuove intese tra la LND e l’AIAC in ordine alla riformulazione della previsione in esame, il Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti non disporrà alcun deferimento in presenza di pattuizioni superiori alle quattro soluzioni.” P.Q.M. Il COLLEGIO delibera 1)- di accogliere il ricorso dell’allenatore dilettante MOSTI Alessio e di fare obbligo alla A.D.S. UNIONE MONTIGNOSO 2005 di corrispondergli la somma di € 2.500,00 a titolo di premio di tesseramento maturato fino al mese di febbraio 2006, oltre € 60,00 per accessori equitativamente calcolati; 2)- di stabilire che da oggi fino all’effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali; 3)- di trasmettere gli atti ai competenti organi disciplinari per il deferimento delle parti per il mancato deposito del contratto entro il termine di 15 giorni stabilito dal C.U. n. 1/2005-2006 della LND; 4)- di dichiarare la presente delibera definitiva ed immediatamente eseguibile; 5)- di dare atto che l’esecuzione della presente è soggetta al rispetto dei termini, delle modalità, delle tutele e delle sanzioni previste dall’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del collegato art. 7, comma 6 bis del C.G.S.
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