F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Francesco DI SPIRITO / A.C. ACQUAVIVA ( 72/56 ) ARBITRI:sigg.Vincenzo LOGOZZO e Patrizio LEOZAPPA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA:all.Francesco DI SPIRITO / A.C. ACQUAVIVA
( 72/56 )
ARBITRI:sigg.Vincenzo LOGOZZO e Patrizio LEOZAPPA
Con ricorso del 10 febbraio 2006, l’allenatore dilettante DI SPIRITO Francesco ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla società A.C. ACQUAVIVA, campionato di promozione pugliese, di pagargli la complessiva somma di € 8.000,00 oltre interessi di mora e svalutazione monetaria a saldo premio di tesseramento 2005/2006.
L’allenatore ha esibito copia del contratto, non depositato, che prevede un premio di tesseramento di € 8.000,00 nonchè copia della lettera di esonero, avvenuto in data 6 gennaio 2006.
La società, con le controdeduzioni del 23.2.2006 ha affermato di aver pagato in contanti il complessivo importo di € 7.500,00 (rate da 1.500,00 in data 6 settembre 2005, 3 ottobre 2005, 9 novembre 2005, 12 dicembre 2005 e 2 gennaio 2006), citando all’uopo dei testimoni e dichiarando che l’allenatore, malgrado le continue insistenze della società, si è sempre rifiutato di rilasciare le quietanze liberatorie.
Nella replica del 7 marzo 2006, il ricorrente ha contestato interamente il contenuto delle controdeduzioni della società, confermando invece quanto già dichiarato nel ricorso introduttivo, cioè di non aver percepito nessun acconto sulla somma stabilita in contratto.
Il Collegio osserva che l’allenatore ha validamente provato con la esibizione del contratto scritto
(sia pure non depositato, ma ciò non fa decadere la validità e l’efficacia) l’ esistenza del suo credito di € 8.000,00.
La società, invece, ha affermato ma non provato, di aver pagato la somma complessiva di €
7.500,00. Essa, a norma dell’art. 46, comma 5, del C.G.S. poteva provare i pagamenti soltanto con l’esibizione di apposite quietanza firmate dall’allenatore e datate, nonché recanti la causale specifica del versamento ed il periodo a cui questo si riferiva. La società non può quindi lamentarsi per l’asserito rifiuto dell’allenatore di non rilasciare quietanza liberatoria visto che a questo rifiuto poteva agevolmente porvi rimedio, per esempio, rifiutandosi di consegnare i soldi senza contestuale ricevuta oppure segnalare la violazione alla Procura Federale (art. 44 reg. LND). In definitiva essa non può oggi lamentarsi di un sistema che essa stessa ha condiviso e non ha saputo fronteggiare con i mezzi regolamentari all’uopo predisposti dal regolamento della LND.
Spetta, pertanto, all’allenatore il riconoscimento della somma di € 8.000,00 oltre accessori.
P.Q.M.il Collegio delibera:
5. di accogliere il ricorso dell’allenatore dilettante DI SPIRITO FRANCESCO;
6. di fare obbligo alla società A.C. ACQUAVIVA di pagargli la somma di € 8.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2005/2006, nonché la somma di € 50,00 per accessori equitativamente determinati;
7. di stabilire che da oggi fino all’effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali:
8. di dichiarare la presente delibera definitiva ed immediatamente eseguibile
9. di dare atto che l’esecuzione della presente è soggetta al rispetto dei termini, delle modalità, delle tutele e delle sanzioni previste dall’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del collegato art. 7, comma 6 bis del C.G.S.
10. di trasmettere gli atti ai competenti organi disciplinari in relazione al mancato deposito del contratto,addebitabile ad entrambe le parti.
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