F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Giovanni NARRACCI / A.C. ACQUAVIVA ( 73/56 ) ARBITRI:sigg.Vincenzo LOGOZZO e Patrizio LEOZAPPA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Giovanni NARRACCI / A.C. ACQUAVIVA ( 73/56 ) ARBITRI:sigg.Vincenzo LOGOZZO e Patrizio LEOZAPPA Con ricorso del 10 febbraio 2006, l’allenatore di base NARRACCI GIOVANNI ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla società A.C. ACQUAVIVA, campionato di promozione pugliese, di pagargli la complessiva somma di € 4.900,00 oltre interessi di mora e svalutazione monetaria a saldo premio di tesseramento 2005/2006. L’allenatore ha esibito copia del contratto che prevede un premio di tesseramento di € 7.000,00 per l’attività di allenatore della squadra Juniores, nonchè copia della lettera di esonero, avvenuto in data 6 gennaio 2006. La società, con le controdeduzioni del 23.2.2006 ha affermato di aver pagato in contanti il complessivo importo di € 5.000,00 (rate da 1.000,00 euro in data 6 settembre 2005, 3 ottobre 2005, 9 novembre 2005, 12 dicembre 2005 e 2 gennaio 2006), citando all’uopo dei testimoni e dichiarando che l’allenatore, malgrado le continue insistenze della società, si è sempre rifiutato di rilasciare le quietanze liberatorie. Nella replica del 6 marzo 2006, il ricorrente ha confermato quanto già dichiarato nel ricorso introduttivo, cioè di non aver percepito solo la somma di € 2.100,00. Il Collegio osserva che l’allenatore ha validamente provato con la esibizione di valido ed efficace contratto scritto l’ esistenza del suo residuo credito di € 4.900,00. La società, invece, ha affermato ma non provato, di aver pagato la somma complessiva di € 5.000,00. Essa, a norma dell’art. 46, comma 5, del C.G.S. poteva provare i pagamenti soltanto con l’esibizione di apposite quietanza firmate dall’allenatore e datate, nonché recanti la causale specifica del versamento ed il periodo a cui questo si riferiva. La società non può quindi lamentarsi per l’asserito rifiuto dell’allenatore di non rilasciare quietanza liberatoria visto che a questo rifiuto poteva agevolmente porvi rimedio, per esempio, rifiutandosi di consegnare i soldi senza contestuale ricevuta oppure segnalare la violazione alla Procura Federale (art. 44 reg. LND). In definitiva essa non può oggi lamentarsi di un sistema che essa stessa ha condiviso e non ha saputo fronteggiare con i mezzi regolamentari all’uopo predisposti dal regolamento della LND. Spetta, pertanto, all’allenatore il riconoscimento della somma residua di € 4.900,00 oltre accessori. P.Q.M. Il Collegio delibera: 11. di accogliere il ricorso dell’allenatore dilettante NARRACCI Giovanni; 12. di fare obbligo alla società A.C. ACQUAVIVA di pagargli la somma di € 4.900,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2005/2006, nonché la somma di € 30,oo per accessori equitativamente determinati; 13. di stabilire che da oggi fino all’effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali: 14. di dichiarare la presente delibera definitiva ed immediatamente eseguibile 15. di dare atto che l’esecuzione della presente è soggetta al rispetto dei termini, delle modalità, delle tutele e delle sanzioni previste dall’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del collegato art. 7, comma 6 bis del C.G.S.
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