F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Giovanni MACERA / A.C. CITTA’ di VICO EQUENSE ( 99/56 ) ARBITRI:sigg. Vincenzo LOGOZZO e Patrizio LEOZAPPA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006
VERTENZA:all.Giovanni MACERA / A.C. CITTA’ di VICO EQUENSE
( 99/56 )
ARBITRI:sigg. Vincenzo LOGOZZO e Patrizio LEOZAPPA
Il Sig. MACERA Giovanni, allenatore dilettante, tesserato con l’A.S. CITTA’ di VICO EQUENSE
(campionato di Eccellenza Campania), assistito dall’Avv. Eduardo Chiacchio, con ricorso del 19 aprile 2006 integrato in data 20 giugno 2006, ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla suddetta società, previo riconoscimento del credito, di pagare la somma di € 9.800,00 all’allenatore a titolo di premio tesseramento oltre € 2.912,00 per il rimborso di spese e indennità chilometrica, interessi, svalutazione monetaria e spese legali, a saldo delle competenze per la stagione 2005/2006.
Il ricorrente fa presente di aver stipulato in data 22.9.2005 un accordo con cui la società si è obbligata a corrispondergli la somma di € 10.500,00 a titolo di premio di tesseramento e che la stessa si è limitata a corrispondere solo la somma di € 700,00 rimanendo debitrice di € 9.800,00 a titolo di premio di tesseramento ed € 2.912,00 a titolo di rimborso spese ed indennità chilometrica, considerati i chilometri percorsi (140) per ogni allenamento dal domicilio di Fisciano al campo di giuoco della società (Vico Equense).
Ha allegato la copia dell’accordo economico
La Società, assistita dallo Studio Legale Migliaccio, con memoria difensiva del 18 maggio 2006 ha eccepito quanto segue:
L’allenatore Macera non ha mai documentato alcuna spesa chilometrica, né ha mai presentato alcuna documentazione per il rimborso di tale voce; però lo stesso concordava con il Presidente –pretendendolo anticipatamente- un rimborso complessivo e forfettario per indennità chilometrica in € 700,00;
Durante il corso dell’annata sportiva il comportamento del Macera è stato riprovevole tanto da riportare una squalifica dal 27 gennaio al 15 febbraio; le ripetute divergenze portavano all’esonero in data 27 febbraio 2006;
La società ha corrisposto l’intero importo di € 10.500,00 come dimostrato dalla scheda contabile quietanzata, allegata in originale.
La società sottolinea l’assoluta infedeltà delle dichiarazioni del Macera ed evidenzia la contrarietà ad ogni etica civile e sportiva del comportamento dello stesso per aver intrapreso una lite temeraria. Conclude formulando le seguenti richieste: -accertamento dell’infondatezza e della dolosità delle pretese del sig. Macera; -accertare non dovuto alcun rimborso chilometrico, in quanto forfettariamente e anticipatamente determinato e corrisposto in € 700,00; -in conseguenza della palese antigiuridicità e antisportività della condotta del Macera, ed in applicazione analogica dell’art. 96 del c.p.c. condannare lo stesso al risarcimento del danno da lite temeraria nella somma di € 7.500,00 determinata ex-art. 1226 C.C.; -condannare l’allenatore al pagamento delle spese legali.
Con memoria del 30.5.2006, in replica alle controdeduzioni della società, l’allenatore contesta ed eccepisce ed osserva quanto segue:
Il documento con la nota contabile allegata dalla società, si presenta palesemente falso in tutti i contenuti perché egli ricorrente non ha mai controfirmate le cifre citate. Le firme sono chiaramente apocrife de oculis e per questo motivo si eccepiscono, si contestano e si impugnano;
è impossibile che già a gennaio egli avrebbe visto corrisposti tutti gli importi pattuiti in netto anticipo rispetto alle scadenze contrattuali del 28 febbraio e del 30 aprile 2006
la società non ha esibito alcuna copia dei fantomatici due assegni di € 2.000,00 ciascuno riportati nel foglio contabile contestato
Stante gli atti fraudolenti posti in essere dai dirigenti della Società, chiede la trasmissione della documentazione all’Ufficio Indagini della FIGC per la perizia grafica sulla presunta firma del sig. Giovanni Macera. Chiede infine al Commissario Straordinario della FIGC la prescritta autorizzazione per adire il Presidente della società in sede civile e penale.
In data 21 settembre 2006 è pervenuta da parte dell’Avv. Chiacchio e dell’allenatore Macera Giovanni la rinuncia alle controversie proposte in data 19.4.2006 e 20.6.2006, chiedendo la relativa archiviazione.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere e dispone l’archiviazione della pratica.
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