F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Rocco PARISI / A.S.D.LA CHIVASSO ( 100/56 ) ARBITRI:sigg.Mauro DALL’AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Rocco PARISI / A.S.D.LA CHIVASSO ( 100/56 ) ARBITRI:sigg.Mauro DALL’AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 5/05/2006 l’allenatore dilettante Rocco PARISI,assunto dall’A.S.D.LA CHIVASSO partecipante al campionato di Prima Categoria,in qualità di tecnico della prima squadra,chiede a questo Collegio di fare obbligo alla suddetta Società del pagamento di € 8.500,oo a saldo delle competenze per la stagione sportiva 2005/06 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha prodotto copia dell’accordo-tipo,regolarmente depositato dallo stesso allenatore presso il C.R.Piemonte-V.d’Aosta il 6/07/2005 e ratificato dallo stesso C.R.il 12/07/2005. Il tecnico comunica altresì di essere stato esonerato verbalmente e,come da lettera raccomandata inviata alla controparte il 19/08/2006 ed allegata agli atti,di rimanere a disposizione della suddetta Società nel rispetto dell’accordo sottoscritto. La Società,ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio,ha fatto pervenire in data 20/05/2006 una nota dove il Presidente signor Ugo Cambursano respinge ogni richiesta di pagamento,in quanto non debitrice di alcuna somma e chiede di poter prendere visione del contratto,dato che non risulta nei documenti della Società nessuna copia dello stesso,copia che la Segreteria di questo Collegio provvedeva ad inviare il 26/05/2006. L’A.S.D.LA CHIVASSO,sempre nella persona del Presidente signor Ugo Cambursano,con raccomandata del 12/06/2006,presa visione della copia del contratto,dichiara che la firma in calce allo stesso non è dello scrivente Presidente,sottolinea inoltre che nella stagione sportiva 2005/06 la squadra è stata guidata sin dalle prime partite amichevoli da un altro tecnico e che la Società non ha mai inteso rinnovare il contratto per la stagione citata al signor Rocco PARISI,che nella precedente stagione(2004/05)ha condotto la squadra alla retrocessione e che tale contratto non risulta proveniente dall’A.S.D.LA CHIVASSO. L’allenatore Rocco PARISI con raccomandata del 6/09/2006 fa notare che il contratto in questione è regolarmente firmato dalle parti e munito del timbro sociale e che la firma che il Presidente vorrebbe”disconoscere”è identica a quella sul contratto della stagione 2004/05,allegato agli atti,e ribadisce che la Società nulla ha avuto da eccepire sulla raccomandata del 19/08/2006 dove il tecnico ha formalmente e tempestivamente comunicato alla Società di aver preso atto dell’esonero verbale da parte del Presidente Ugo Cambursano e del v.Presidente signor Marco Cambursano e di restare a disposizione della stessa nel rispetto dell’accordo sottoscritto ed a questa comunicazione la Società nulla ha controdedotto. Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione pervenuta,fa notare che il contratto regolarmente depositato dal ricorrente,è regolare in tutte le sue parti,la firma che il Presidente signor Ugo Cambursano vuol disconoscere è uguale a quella apposta allo stesso Presidente sul contratto relativo alla stagione precedente(2004/05)e il timbro della Società è identico a quelli impressi sui documenti agli atti.Il Collegio rileva inoltre che la Società,alla raccomandata del ricorrente,dove lo stesso”preso atto dell’esonero verbale da parte del Presidente e del v.Presidente rimanga a disposizione della Società nel rispetto dell’accordo sottoscritto da ambo le parti”,nulla ha avuto da eccepire,ritiene che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento,in quanto le parti hanno sottoscritto un contratto con importo superiore ai massimali consentiti dall’accordo L.N.D.e A.I.A.C.per il campionato di Prima Categoria e cioè € 6.500,oo. P.Q.M. Accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Rocco PARISI e delibera di fare obbligo alla Società A.S.D.LA CHIVASSO di pagare allo stesso la somma di € 6.500,oo a saldo delle competenze per la stagione sportiva 2005/06 oltre ad € 59,66 per interessi equtativamente calcolati per un totale di 6.559,66. Da oggi fino all’effettivo soddisfo matureranno gli interessi legali. Per aver pattuito un premio di tesseramento superiore al massimale previsto per il campionato di Prima Categoria si deferisce la Società A.S.D.LA CHIVASSO all’Organo Disciplinare di competenza,mentre per quanto riguarda l’allenatore signor Rocco PARISI si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente eseguibile,nel rispetto dei termini, modalità,tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it