F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all. Matteo PANTALEONI / MELETOLESE CALCIO F.C. 1969 ( 101/56 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vincenzo LOGOZZO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all. Matteo PANTALEONI / MELETOLESE CALCIO F.C. 1969 ( 101/56 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vincenzo LOGOZZO Con ricorso del 27 aprile 2006 l’Avv. Cristina Gasparini, per conto dell’istruttore di giovani calciatori PANTALEONI Matteo, assumeva che questi era stato assunto dalla MELETOLESE CALCIO F.C. 1969, Campionato Interregionale, per la stagione 2005/2006 in qualità di preparatore atletico, contro il pagamento di € 900,00 mensili. In data 16 gennaio 2006 la società immotivatamente decideva di interrompere il rapporto di collaborazione tecnica. La ricorrente dichiara che il suo assistito ha percepito regolarmente le mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2005 per un totale di € 3.600,00 (allegate ricevute). Chiede il pagamento del saldo. La società, assistita dallo Studio Legale dell’Avv. Aniello Schettino, controdeduceva in data 19 maggio 2006 nei seguenti termini: a)- eccepisce la carenza di giurisdizione del Collegio a decidere in merito alle domande svolte dal ricorrente in merito:  “all’accertamento di asserite inadempienze dell’esponente che avrebbero provocato alla di lui persona un ingente danno economico e oltre alla propria immagine”;  all’irrogazione di provvedimenti disciplinari e sanzionatori; b)- a causa della comprovata mancanza di qualifica federale del sig. Pantaloni Matteo a svolgere le mansioni per cui era stato assunto (contrattualmente come “allenatore in seconda”, la richiesta di tesseramento è stata respinta dal Settore Tecnico), è venuto meno il titolo giustificativo del premio di tesseramento annuale previsto nell’accordo stipulato il 25 agosto 2005; c)- solo per venire incontro alle esigenze del tecnico, la società ha continuato a corrispondergli la somma di € 900,00 però non più come premio di tesseramento,ma come indennità di trasferta e rimborso spese forfettario, per come si deduce dalle ricevute in atti, debitamente quietanzate dal tecnico; d)- a causa dei deludenti risultati ed a seguito di un comportamento scostante e poco collaborativo del sig. Pantaloni, in data 16 gennaio 2006 decideva di non avvalersi più delle sue prestazioni, per cui da quel momento non spetta alcun compenso trattandosi di rimborso spese e di trasferta non più sostenute; e)- non v’è dubbio che nel patto stipulato dopo il mancato tesseramento sia esplicita la volontà delle parti di sostituire gli impegni originari con nuove obbligazioni, aventi oggetto e titolo differenti con conseguente estinzione del contratto stipulato il 25 agosto 2005; f)- che di conseguenza nel caso di specie non si è trattato di esonero,ma di risoluzione del rapporto atteso che la qualifica ricoperta dal Pantaloni, per sua stessa ammissione, era non già di allenatore ma di preparatore atletico. L’Avv. Cristina Gasparini replicava in data 1.6.2006 contestando punto per punto le osservazioni della società, insistendo nell’accoglimento della domanda. Il Collegio osserva preliminarmente che i ricorsi devono essere sottoscritti direttamente dalla parte interessata (art. 29, primo comma, del C.G.S.) e che tale omissione rende inammissibile il ricorso. Infatti, nel caso di specie l’atto, pur iniziando con la dicitura “Il sottoscritto Dott. Matteo Pantaloni….” è privo della relativa sottoscrizione e ciò in violazione dell’art. 29, primo comma, del C.G.S. con la conseguenza che l’atto va considerato giuridicamente inesistente. Tale omissione non può ritenersi sanata dalla apposta sottoscrizione del legale perché –in merito alla potestà di proporre reclami- la rappresentanza processuale è istituto estraneo alla normativa federale, che invece riserva tale diritto personalmente ed esclusivamente solo ai diretti interessati (nel caso di specie Matteo Pantaloni). Ciò in conformità a quanto più volte costantemente affermato dalla C.A.F. e da questo Collegio Arbitrale. Ne consegue che la sola sottoscrizione del legale non sana la mancanza del requisito essenziale della diretta sottoscrizione da parte del tecnico, né tantomeno la sana l’autenticazione della firma del dott. Matteo Pantaloni apposta in calce al mandato di rappresentanza, essendo questa finalizzata (e consentita in alcuni casi dal C.G.S.) esclusivamente a farsi rappresentare ed assistere soltanto nel corso del procedimento instaurato in seguito di reclamo giuridicamente valido. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile –ai sensi dell’art. 29 C.G.S. per omessa sottoscrizione- la domanda come sopra proposta dall’Avv. Cristina Gasparini per conto del tecnico Matteo Pantaloni. La presente delibera è definitiva.
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