F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Orazio SORBELLO / S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. ( 102/56 ) ARBITRI: sigg.Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Orazio SORBELLO / S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. ( 102/56 ) ARBITRI: sigg.Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 08/05/06 regolarmente presentato dall’avv. Carmelo MARZA’ per conto dell’allenatore professionista di 1^ categoria SORBELLO Orazio iscritto nei ruoli della FIGC cod. 31769, assunto in qualità di allenatore della 1° squadra della S.S.D. SAPRI CALCIO SPA, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti Comitato Interregionale, con contratto stipulato in data 06/10/05 e regolarmente depositato presso la F.I.G.C. relativo alla stagione 2005/2006, chiede il mancato pagamento di € 7.500,00 pari a quanto pattuito nell’accordo economico sottoscritto. In tale accordo la S.S.D. SAPRI CALCIO SPA si è impegnata a corrispondere la somma di euro 7.500,00 in cinque rate con scadenza: 31 ottobre 2005 € 1.500,00; 31 dicembre 2005 € 1.500,00; 28 febbraio 2006 € 1.500,00; 31 marzo 2006 € 1.500,00; 30 aprile 2006 € 1.500,00. Con il presente ricorso l’allenatore SORBELLO Orazio chiede che gli venga corrisposto il compenso complessivo di € 7.500,00. La S.S.D. SAPRI CALCIO SPA con comunicazione scritta del 30/01/06, sottoscritta dal presidente, ha sollevato dall’incarico di responsabile tecnico l’allenatore SORBELLO Orazio. Il Collegio osserva:  La società sportiva ritualmente intimata non ha controdedotto;  Agli atti c’è la conferma della F.I.G.C. circa il deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti in data 06/10/05. Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, per quanto previsto nel contratto sottoscritto e depositato; va, dunque, riconosciuto all’allenatore la somma complessiva di € 7.500,00. P. Q. M. Il ricorso prodotto è accolto. Dichiara l’obbligo della. S.S.D. SAPRI CALCIO SPA di pagare all’allenatore SORBELLO Orazio la somma di € 7.500,00 oltre € 80,00 per interessi equitativamente calcolati, a saldo di quanto previsto nell’ accordo sottoscritto per l’intera stagione sportiva 2005/2006. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS
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