F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Luigi Elio FERRANTE / A.S. BELVEDERE (109/56 ) ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Luigi Elio FERRANTE / A.S. BELVEDERE (109/56 ) ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Angelo AGUS Con ricorso del 20.4.2006 il signor Luigi Elio Ferrante, allenatore dilettante di base iscritto nei ruoli della S.T.F. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta A.S. Belvedere – che, fino all’esonero comunicato con nota del 17.1.2006, gli aveva affidato la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato di eccellenza calabrese 2005/2006 - di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento stabilito nel contratto del 1.8.2005. In particolare il signor Ferrante ha sostenuto che, a fronte del premio di tesseramento previsto in contratto pari ad euro 10.500,00, gli è stato corrisposto unicamente un acconto pari ad euro 3.500,00. Di qui la richiesta di pagamento della restante somma di euro 7.000,00; ovvero della diversa somma maturata alla data della presente decisione (invero il pagamento dell’ultima delle quattro rate previste dal contratto era fissato al 20.5.2006). L’istante, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto copia dell’accordo economico – di cui è stato riscontrato, a cura di questa Collegio, l’avvenuto deposito presso il Comitato Regionale della L.N.D.- e della lettera della A.S. Belvedere del 17.1.2006 di esonero dalla conduzione tecnica della squadra. La Società convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce del comportamento omissivo della A.S. Belvedere nei confronti del Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie la domanda proposta dal signor Luigi Elio Ferrante e pone dunque l’obbligo alla A.S. Belvedere di liquidare in favore del ricorrente la somma di euro 7.000,00 a titolo di compenso ed euro 100,00 a titolo di interessi equitativamente valutati, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli ulteriori interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94-ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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