F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Raffaele SERGIO / NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. ( 110/56 ) ARBITRI:sigg.Damiano PALLOTTINO e Paolo BARTALUCCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Raffaele SERGIO / NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. ( 110/56 ) ARBITRI:sigg.Damiano PALLOTTINO e Paolo BARTALUCCI Con raccomandata A.R. del 20 maggio 2006,per il tramite del suo legale avv.Paola Marinucci,il signor Raffaele SERGIO,allenatore professionista di seconda categoria,esponeva che in data 1 novembre 2005 aveva stipulato con il NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. un contratto-tipo allegato all’accordo collettivo tra allenatori professionisti e Società della L.N.D.,regolarmente depositato presso il competente Comitato Interregionale il 16 febbraio 2006,avente ad oggetto il conferimento per la stagione calcistica 2005/06 dell’incarico di responsabile della prima squadra della Società partecipante al campionato di Serie D,girone G,che prevedeva un compenso globale, annuo e lordo di € 25.000,oo e un’indennità di fine contratto pari ad € 2.083,oo. Dichiarava di aver percepito la somma complessiva di € 4.625,oo,chiedendo conseguentemente a questo Collegio di condannare la Società al pagamento di € 22.458,oo,di cui € 20.375,oo per competenze professionali ed € 2.083,oo per l’indennità di fine contratto,oltre agli interessi di mora per il ritardato pagamento ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Provvedeva altresì a depositare la copia del contratto e la ricevuta della raccomandata a.r.del 23 maggio 2006 spedita alla Società. Con raccomandata a.r. del 31 maggio 2006,questo Collegio invitava la Società a presentare le proprie controdeduzioni nel termine di otto giorni dal ricevimento della stessa. Non avendo la Società adempiuta a tale richiesta,va riconosciuto al signor Raffaele SERGIO la somma di € 22.458,oo. P.Q.M. Il Collegio dichiara l’obbligo del NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. a corrispondere al signor Raffaele SERGIO la somma totale di e 22.458,oo + € 449,16 per interessi ed accessori equitativamente calcolati,ai quali andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino alla data del’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it