F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Giordano TIZZANO / A.S.MANOPPELLOARABONA Calcio ( 60/56 ) ARBITRI:sigg.Vincenzo LOGOZZO e Patrizio LEOZAPPA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Giordano TIZZANO / A.S.MANOPPELLOARABONA Calcio ( 60/56 ) ARBITRI:sigg.Vincenzo LOGOZZO e Patrizio LEOZAPPA Con ricorso del 28 dicembre 2005, l’allenatore di base TIZZANO Giordano ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla società A.S. MANOPPELLOARABONA CALCIO, campionato di promozione abruzzese, di pagargli la complessiva somma di € 2.500,00 oltre interessi di mora e svalutazione monetaria a saldo competenze stagione 2004/2005. L’allenatore ha esibito copia del contratto sottoscritto in data 15.12.2004, debitamente depositato, da dove risulta che la società si è impegnata a corrispondergli la somma di € 6.000,00 a titolo di premio tesseramento da pagare in quattro rate, la somma di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese forfettario da pagare in unica soluzione entro il 31 agosto 2004 e premi partita in misura doppia di quanto concordato con i giocatori. La società, con lettera spedita al Collegio Arbitrale il 28 marzo 2006, ha contestato le diverse assenze dell’allenatore agli allenamenti, per cui ritiene che la somma già corrisposta di € 4.500,00 sia il compenso giusto in rapporto alle presenze effettive ed ai risultati conseguiti (retrocessione in prima categoria). Con lettera raccomandata del 11.4.2006, ricevuta dalla società in data 14.4.2006, la Segreteria del Collegio invitava la Società a trasmettere –entro otto giorni- le controdeduzioni anche al ricorrente, rimettendo la ricevuta della relativa raccomandata al Collegio. Incombenza alla quale – per garantire il contraddittorio- ha successivamente provveduto lo stesso Collegio stante la persistente inerzia della Società. Il ricorrente con nota del 16 ottobre 2006 ha trasmesso il prospetto delle presenze e delle assenze mese per mese di volta in volta consegnate al dirigente della società. I prospetti confermano che le assenze sono in linea con gli accordi verbali presi in sede di stesura del contratto, così come si evince dalla lettera della società. Evidenzia che durante le assenze è stato sostituito da allenatore iscritto nei ruoli (Sig. Colangelo Antonio) di fiducia della società, che ha diretto gli allenamenti secondo un programma da lui stilato. Afferma di essere stato sempre presente la domenica negli incontri di campionato e di non aver mai ricevuto durante l’intero anno calcistico alcuna lamentela/rimostranza da parte della società. Infine riferisce che all’atto dell’ultimo rimborso percepito (28.6.2005) il legale rappresentante della società gli assicurò che il saldo gli sarebbe stato effettuato entro la fine di agosto, cosa che non è avvenuta. La società, debitamente informata con raccomandata, nulla ha controdedotto. Sulla scorta di quanto precede, il Collegio osserva che la tesi difensiva della società è priva di fondamento. Infatti, dagli atti prodotti in giudizio e dalle reciproche affermazioni risulta che l’allenatore ha rispettato gli impegni. D’altro canto le eventuali infrazioni dell’allenatore non sono state contestate secondo la procedura speciale prevista dall’art. 44 del reg. LND. Nel merito si osserva che l’allenatore ha percepito la somma di € 4.500,00 per pacifica ammissione della parti. Di conseguenza –dopo la presentazione dei prospetti delle presenze e quindi dei viaggi effettuati per allenamenti e partite di campionato- rimane creditore della somma di € 2.500,00. Ritiene, infatti, il Collegio di dover riconoscere anche la somma di € 1.000,oo pattuita a titolo di “rimborso spese forfettarie” (istituto economico non consentito dalle norme federali e dagli accordi LND-AIAC, che riconoscono soltanto l’indennità chilometrica per gli effettivi chilometri percorsi, oltre al premio di tesseramento); ciò sul presupposto che l’importo di € 1.000,oo è (notevolmente) inferiore a quello che l’allenatore avrebbe percepito e la società avrebbe dovuto pagare a titolo di indennità chilometrica (d’ufficio è stato rilevato che la distanza tra Pescara e Manoppello è di circa 62 Km andata e ritorno, le presenze a partite ed allenamenti è stata di almeno 118, l’indennità chilometrica è di € 0,25). Il che è sufficiente per affermare che le parti non hanno violato lo spirito delle norme federali tendenti a contenere le spese nei limiti degli accordi LND- AIAC. Il Collegio rileva che le parti hanno pattuito la corresponsione di premi in violazione alle norme federali (art. 94 delle NOIF) e tale violazione, anche se non si è concretizzata, deve essere segnalata agli organi disciplinari competenti perché ciò costituisce illecito disciplinare e violazione in materia gestionale ed economica ai sensi dei numeri 4 e 8 dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva. Va segnalato il comportamento processuale della Società che, sebbene tenuta per norma federale a trasmettere la memoria difensiva del 28 marzo 2006 al ricorrente al fine di garantire il contraddittorio e malgrado l’ulteriore espresso invito del Collegio (raccomandata del 11 aprile 2006), non vi ha provveduto, provocando concreti intralci e ritardi al corso del procedimento e alla possibilità di concreta attuazione del diritto di difesa. P.Q.M. Il Collegio delibera: 1. di accogliere il ricorso dell’allenatore di base TIZZANO Giordano; 2. di fare obbligo alla società A.S. MANOPPELLOARABONA CALCIO di pagargli la somma di € 2.500,oo a saldo competenze per la stagione 2004/2005, nonché la somma di € 30,00 per accessori equitativamente calcolati; 3. di stabilire che da oggi fino all’effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali: 4. di dichiarare la presente delibera definitiva ed immediatamente eseguibile 5. di dare atto che l’esecuzione della presente è soggetta al rispetto dei termini, delle modalità, delle tutele e delle sanzioni previste dall’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del collegato art. 7, comma 6 bis del C.G.S. 6. in relazione alle violazioni riportate in narrativa per quanto riguarda l’allenatore signor Giordano TIZZANO si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza e per quanto riguarda la Società A.S.MANOPPELLOARABONA CALCIO si deferisce la stessa all’Organo Disciplinare di competenza.
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