F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Pasquale CASCIANO / U.S.PALMESE ( 112/56 ) ARBITRI:sigg.Paolo BARTALUCCI e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006
VERTENZA:all.Pasquale CASCIANO / U.S.PALMESE
( 112/56 )
ARBITRI:sigg.Paolo BARTALUCCI e Cesare DOBICI
L’allenatore dilettante Pasquale CASCIANO ha adito questo Collegio,con ricorso del 12 maggio
2006,esponendo di aver stipulato con l’U.S.PALMESE,un accordo per la conduzione tecnica della sua prima squadra,partecipante al campionato regionale di Eccellenza della Calabria nella stagione sportiva 2005/06,pattuendo come da accordo,prodotto in atti e regolarmente depositato al C.R.CALABRIA,un premio tesseramento di € 8.000,oo sottoscritto fra le parti in data 1 novembre
2005,da corrispondersi in quattro rate di € 2.000,oo ciascuna al 1/12/2005,al 1/01/2006.al 1/03/2006
e al 1/04/2006 e del rimborso spese per viaggi.
In data 27/11/2005 la Società gli aveva comunicato verbalmente di averlo esonerato da ogni responsabilità della prima squadra,di ciò egli aveva preso atto con telegramma del 28/11/05, seguito da lettera dichiarando alla controparte la propria disponibilità.
Il tecnico istante ha chiesto quindi che venga fatto obbligo all’U.S.PALMESE di pagare l’intero premio tesseramento di € 8.000,oo-non riscosso-e il rimborso spese di € 525,oo sostenute fino alla data dell’esonero,oltre agli interessi legali ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
La Società convenuta,ritualmente invitata a controdedurre,non ha sollevato obbiezioni. Sulla base dei fatti esposti e delle risultanze acquisite,il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Nel merito si osserva che l’allenatore esibisce l’accordo pienamente valido,che documenta il suo credito di € 8.000,oo a saldo premio di tesseramento e di € 525,oo per l’indennità chilometrica spese di viaggio fino all’esonero,calcolata in base ai dati forniti,che sono documentati e fanno parte integrante del ricorso al p.56/2.
La Società convenuta,non avendo presentato osservazioni alla richiesta del ricorrente,non può essere sollevata dall’obbligo assunto in accordo.
Ravvisata in tal modo la fondatezza della pretesa creditoria,azionata dal ricorrente,va dichiarato l’obbligo dell’U.S.PALMESE di pagare all’allenatore Pasquale CASCIANO la somma di €
8.525,oo.
A titolo di accessori equitativamente determinati,va liquidato l’ulteriore importo di € 125,oo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’U.S.PALMESE,con sede a PALMI(RC),di corrispondere all’allenatore Pasquale CASCIANO la somma complessiva di € 8.650,oo a saldo compenso maturato e non riscosso per la stagione sportiva 2005/06,oltre a interessi a tasso legale,che decorreranno da oggi fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva,nel rispetto dei termini, modalità,tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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