F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA all. Francesco CIAMPOLI / S.S.D.Adriano Flacco Pescara PN ( 114/53 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA all. Francesco CIAMPOLI / S.S.D.Adriano Flacco Pescara PN ( 114/53 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L’allenatore professionista di seconda categoria Ciampoli Francesco, in data 31 maggio 2006 adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuta da parte della Società S.S.D.Adriano Flacco Pescara PN, partecipante al campionato di Promozione abruzzese Gir.B, la somma non corrisposta, citata nel contratto al punto”3”, di € 1.000,00 quale premio pattuito per il raggiungimento della salvezza da parte della squadra da lui allenata nella stagione 2005/2006. A sostegno della sua richiesta allegava copia dell’accordo redatto in data 10/09/2005, firmato dal legale rappresentante della società e regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale. Deposito che veniva confermato dal Comitato a seguito richiesta di questo Collegio. La Società, invitata dal Collegio a presentare le proprie controdeduzioni, nella sua risposta del 20/06/2006 ribadiva quanto già comunicato in data 09/06/2006,data di ricevimento della lettera con avviso di ricorso dell’allenatore, precisando che nulla gli era dovuto in quanto il Ciampoli avrebbe di sua iniziativa e senza motivazione abbandonato la società e la squadra a fine novembre 2005 e quindi senza aver diritto di merito per l’avvenuta salvezza di quest’ultima. A tale proposito confermava che nonostante il deprecabile atteggiamento del Ciampoli, la Società aveva correttamente provveduto a saldare tutte le scadenze stabilite nel contratto,cosa del resto non contestata dall’allenatore, dichiarandosi altresì stupita di questa ulteriore richiesta in quanto il Ciampoli stesso, in data 15/05/2006, aveva riconosciuto e sottoscritto attestato di ricevuta probante il ricevimento di tutte le sue spettanze e la rinuncia al premio salvezza. A conferma di ciò veniva allegata alle controdeduzioni tale ricevuta firmata dall’allenatore, nella quale effettivamente egli dichiara di aver percepito tutto quanto previsto nel contratto e di non aver titolo e pertanto di rinunciare al premio per il raggiungimento della salvezza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti del procedimento e non avendo ricevuto alcuna contestazione da parte dell’allenatore alle documentazioni presentate dalla Società, decide di respingere il ricorso. La presente delibera è definitiva.
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