F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 Vertenza All. Ciraci Antonio – Società U.S. “A. Toma” Maglie Arbitri: sigg.ri Di Marzio – Leozappa

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 Vertenza All. Ciraci Antonio - Società U.S. “A. Toma” Maglie Arbitri: sigg.ri Di Marzio - Leozappa Con ricorso del 17.06.2005 l’Allenatore Dilettante di III° Categoria Ciraci Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, adiva questo Collegio affinché fosse dichiarato l’obbligo della Società U.S. “A. Toma”Maglie, militante nel Campionato di Eccellenza Puglia, del pagamento della somma pattuita nella misura indicata nel contratto stipulato (allegato “”A”” ) alla presente istanza, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2004 / 2005. A fondamento della sua richiesta, il ricorrente ha prodotto, in allegato, copia della scrittura privata, in atti, stipulato tra le parti in data 16.12.2004 e debitamente depositato giusta raccomandata del Comitato Regionale Puglia prot. 2164- G.G. del 21.10.2005; Con tale contratto è stato stabilito un premio di tesseramento pari ad €. 10.000,00 da pagarsi in n° 4 (quattro) rate da €. 2.500,00 ciascuna; Nella sua richiesta il ricorrente dichiara di non aver ricevuto nulla del “Premio di tesseramento previsto” in €. 10.000,00 per l’anno calcistico 2004 / 2005; . Chiede, pertanto, che venga fatto obbligo, alla Società U.S. “A. Toma” Maglie, del pagamento della somma pattuita e non percepita di €. 10.000,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, nonché delle eventuali spese legali; Con le sue argomentazioni l’allenatore fa presente di non comprendere come mai la Società nega, con una corrispondenza epistolare precedente al ricorso, l’esistenza di “accordi” pur se in presenza di un contratto stipulato e debitamente depositato, e nonostante che lo stesso allenatore dimostra di essere stato presente in panchina durante le partite ufficiali nel periodo 16.12.2004 – 23.01.2005; Dato atto che la Società convenuta, regolarmente invitata con RACCOMANDATA A.R. del 13.09.2005 – prot. n. 11/56/156, da parte di questo Collegio Arbitrale nulla ha ritenuto dover contro dedurre; Considerato che con nota del 21.10.2005, prot. n° 2164-G.G. il Comitato Regionale Puglia comunicava a questo Collegio Arbitrale quanto segue: “””Con riferimento alla Vs., nota del 12.10.2005, Prot. 11/56, relativa all’oggetto, in allegato alla presente si trasmette la documentazione richiesta e si precisa che la stessa è pervenuta a mezzo raccomandata inviata dalla Società in data 20.12.,2004, Prot. 2008. Si resta a disposizione per eventuali necessità in merito e con l’occasione si inviano cordiali saluti”””. Considerato, altresì, che in relazione ai fatti chiari nella loro sostanza e qui brevemente richiamati, il Collegio può accogliere parzialmente il ricorso dell’allenatore signor Ciraci Antonio in ordine al premio di tesseramento ed al danno derivante per la svalutazione monetaria e non già per le eventuali spese legali sostenute; P.Q.M. Il Collegio, per le motivazioni tutte riportate in narrativa, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Società U.S. “A. Toma” Maglie di corrispondere all’Allenatore Dilettante Signor CIRACI Antonio, la somma di €. 10.000,00 a saldo delle Sue competenze relative al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2004 / 2005, oltre alla somma di €. 80,00 per accessori equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di €. 10.080,00 . L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi, fino alla data dell’effettivo soddisfo, al tasso Legale. La presente Delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva.
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