F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all. Alberto AITA / ROSSANESE F.C. 1909 ( 87/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gino GIACCHI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all. Alberto AITA / ROSSANESE F.C. 1909 ( 87/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gino GIACCHI Con ricorso del 14 marzo 2006, l’allenatore dilettante Alberto AITA rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Gigliotti, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla società ROSSANESE F.C. 1909 di pagargli la somma di euro 7.000,00 quale parte del premio di tesseramento non corrisposto, con gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. Con contratto del 04.10.2005 regolarmente depositato, la predetta società si è obbligata a corrispondere al signor AITA la somma di euro 10.000,00 quale premio di tesseramento da pagarsi in tre rate, la prima di euro 3.000,00 scadente il 03.10.2005, la seconda di euro 3.000,00 scadente il 30.12.2005 e la terza di euro 4.000,00 scadente il 30.05.2006, per la conduzione della I^ squadra a decorrere dal 4.10.2005 al 30.06.2006. L’allenatore in data 11.11.2005 è stato esonerato dall’incarico senza ricevere la seconda e terza rata. In data 05.04.2006 la società tramite lo studio legale SMURRA contesta recisamente la richiesta del signor AITA avendo lo stesso regolarmente percepito tutta la somma di euro 10.000,00 di cui euro 7.000,00 in acconto e moneta contante alla data di sottoscrizione della scrittura del 14.10.2005 ed altri 3.000,00 a mezzo di assegno bancario n. 1095719698 con scadenza 28.02.2006, allegati in copia agli atti. Nella replica del 26 maggio 2006, l’allenatore tramite il suo legale eccepisce che il contratto sottoscritto dalle parti non è quello prodotto dalla società datato 14.10.2005, ma quello depositato in Lega datato 04.10.2005. In data 14.10.2005 la presidenza della società ha fatto firmare all’allenatore una scrittura privata in bianco laddove sarebbero stati via via annotati, per ragioni contabili interne, i successivi pagamenti. In quella data è stato consegnato un assegno di euro 3.000,00 regolarmente quietanzato e annotato nella scrittura del 14.10.2005, recante la data del 28.02.2006, epoca in cui venne regolarmente incassato. Si ritiene che la società per giustificare i dedotti pagamenti ha pensato di alterare il documento aggiungendo alla casella “complessivamente pattuito” la cifra del contratto pattuito tra le parti (10.000,00 euro); alla voce “anticipo” ha indicato la cifra di 7.000,00 euro, aggiungendo a margine il numero dell’assegno con scadenza 28.02.2006. In conclusione si ribadisce che il signor Alberto AITA non ha mai ricevuto la somma indicata nel documento pari ad euro 7.000,00. Con la controreplica della società del 08.06.06 l’avv. SMURRA precisa che il vero accordo economico tra l’allenatore signor. AITA e la Società ROSSANESE F.C. 1909 prevede un compenso di 17.000,00 euro e non 10.000,00 euro che risulta dal contratto depositato in Lega. La somma di 17.000,00 euro doveva essere così corrisposta: quanto ad euro 3.000,00 a mezzo assegno come già detto, quanto ad euro 7.000,00 in moneta contante fuori contratto, il che spiega la doppia redazione con date diverse dell’accordo. Con nota del 16.06.2006 l’allenatore contesta ulteriormente quest’ultima nota della società, precisando che la società dovrebbe essere in possesso di un qualunque atto di quietanza diretto a provare la dazione di 7.000,00 euro, versata in contanti. Infine che la società comunque rimarrebbe debitrice dei 7.000,00 euro richiesti con il ricorso originario. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso fondato in quanto l’unico contratto da prendere in considerazione è quello depositato in Lega, datato 04.10.2005 che prevede un compenso di 10.000,00 euro da versarsi in tre rate: due di 3.000,00 euro ed una di 4.000,00 euro. Nessun altro accordo al di fuori di questo può essere oggetto di esame di questo Collegio. Poichè dagli atti risulta provato che l’allenatore AITA Alberto ha percepito solo la somma di euro 3.000,00 con assegno incassato in data 28.02.2006, gli deve essere riconosciuta la pretesa indicata in ricorso di 7.000,00 euro. P.Q.M. Il Collegio accoglie integralmente il ricorso e fa obbligo alla società ROSSANESE F.C. 1909 di corrispondere all’allenatore AITA Alberto la somma di euro 7.000,00 a saldo delle sue spettanze oltre ad euro 120,00 a titolo di interessi per un totale di euro 7.120,00. L’importo complessivo va maggiorato degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. Per violazione dei comportamenti di lealtà e probità sportiva si deferisce la Società ROSSANESE F.C.1909 all’Organo Disciplinare di competenza,mentre per quanto riguarda l’allenatore signor Alberto AITA si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 7, comma 6 bis del CGS.
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