F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 Vertenza:all. Roberto AIELLO / C.C.D. BELPASSO ( 88/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Enio DI MARZIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006
Vertenza:all. Roberto AIELLO / C.C.D. BELPASSO
( 88/56 )
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Enio DI MARZIO
L’allenatore Roberto AIELLO ha fatto pervenire a questo Collegio Arbitrale un ricorso con il quale ha chiesto di fare obbligo alla società C.C.D. BELPASSO di pagargli la somma di euro 2.375,00, oltre interessi di mora e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.
A sostegno della sua richiesta ha esibito copia del contratto stipulato in data 21.10.2005, regolarmente depositato, con il quale la società ha affidato all’allenatore Roberto AIELLO la conduzione della prima squadra, partecipante al campionato di 1^ Categoria girone F per la stagione sportiva 2005/2006, dietro compenso di 6.500,00 euro da pagarsi in quattro rate di euro 1.625,00 cadauna con scadenza 03.11.2005; 03.12.2005; 03.02.2006 e 03.05.2006.
Con il ricorso ha dichiarato di aver percepito 2.500,00 euro fino alle dimissioni rassegnate in data
05/02/2006, ha chiesto, quindi che gli venga pagata la residua somma di euro 2.375,00.
Nelle note difensive la società ha fatto presente di aver corrisposto al signor Roberto AIELLO la somma di 4.500,00 euro in tre rate di 1.500,00 cadauna in data 02.11.2005; 02.12.2005 e
10.02.2006, come risulta dalle copie allegate dei relativi mandati di pagamento, pertanto considerato che fino alla data delle dimissioni l’allenatore ha maturato la somma complessiva di euro 4.875,00 gli vanno riconosciuti 375,00 euro corrispondenti alla differenza tra le spettanze e quanto percepito fino alla data delle dimissioni.
Il signor Roberto AIELLO non ha replicato.
Esaminati e valutati gli atti, il Collegio ritiene che le osservazioni della società sono fondate avendo documentato la somma di 4.500,00 euro corrisposta fino al 05.02.2006, data delle dimissioni. All’allenatore va riconosciuta quindi solo la differenza di 375,00 euro.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara pertanto l’obbligo della società C.C.D. BELPASSO di corrispondere all’allenatore Roberto AIELLO la somma di 375,00 euro quale differenza fra quanto percepito e quanto dovuto, oltre euro 2,50 a titolo di interessi per un totale di euro 377,50.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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