F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all. Bruno PIERANGELI – S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l. ( 96/56 ) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Gabiele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all. Bruno PIERANGELI – S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l. ( 96/56 ) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Gabiele GIOVANNINI Con ricorso del 21 Aprile 2006 e successiva integrazione del 20 Maggio 2006, l’allenatore PIERANGELI Bruno, regolarmente scritto nei ruoli federali , ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la società S.S TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l.nella stagione sportiva 20052006 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale. Nel ricorso viene precisato che, con regolare accordo tra società e allenatore, in data 20 Agosto2005, la società S.S TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l, si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuo lordo di € 12000,00 (dodicimila0)da pagarsi in dodici rate rispettivamente di €1000,00 ( mille0) ciascuna con scadenze che vanno dal 01/09/2005 al 0162006. Con il ricorso in esame, l’ allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla società S.S TIVOLI CALCIO 1919 srl di corrispondergli la somma di € 60000 ( seimila ) derivante dalle cinque rate scadute dalla data dell’ esonero documentata in data 1716 al 0166 data dell’ultima rata compresa nell’ accordo, regolarmente depositato in data 3082006 presso il Comitato Interregionale L.N.D. Il 0252006 la segreteria di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. invitava la TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l a controdedurre entro i termini prescritti dal regolamento . La società , con lettera dal 0952006 inviata a questo Collegio,richiedeva tramite lo studio legale DE NEGRIS copia dell’ accordo economico stipulato fra le parti. La segreteria di questo Collegio, in data 0962006 inviava alla TIVOLI CALCIO1919 s.r.l copia dell’accordo economico richiesto e intimava ulteriori otto giorni per far pervenire le eventuali osservazioni controdeduttive. A tale richiesta, la società non ha fatto pervenire alcuna osservazione scritta. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e obbliga la società S.S TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l al pagamento a favore dello allenatore PIERANGELO Bruno di € 60000 + € 60,00 per accessori equitativamente calcolati, per un totale di E 60600 ( seimilasessanta0),oltre alla rivalutazione monetaria ed agli ulteriori interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ articolo 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F.e collegato all’ art. 7, comma 6 bis del C.G.S.
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