F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Stefano ROSSI / A.S. TERRACINA s.r.l. ( 23/56 ) ARBITRI: sigg. Enio DI MARZIO e Gabriele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Stefano ROSSI / A.S. TERRACINA s.r.l. ( 23/56 ) ARBITRI: sigg. Enio DI MARZIO e Gabriele GIOVANNINI Con ricorso del 1.06.2005 l’allenatore di base Rossi Stefano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, adiva questo Collegio affinché fosse dichiarato l’obbligo della Società A.S. Terracina (Società militante nel Campionato di Eccellenza Regione Lazio) del pagamento della somma pattuita nella misura indicata nel contratto stipulato (allegato “”A”” ) alla presente istanza, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2004 / 2005. A fondamento della sua richiesta, il ricorrente ha prodotto, in allegato, copia della scrittura privata, in atti, stipulato tra le parti in data 14.07.2005 e debitamente depositato. Con tale contratto è stato stabilito un premio di tesseramento pari ad €. 10.500,00 da pagarsi in numero quattro (4) rate e nel modo seguente: ad ottobre 2004 per €. 3.000,00, a dicembre 2004 per €. 3.000,00, a febbraio 2005 per €. 3.000,00 e ad aprile 2005 per €. 1.500,00. Nella sua richiesta il ricorrente dichiara di aver ricevuto parzialmente il ”Premio di tesseramento” per l’anno calcistico 2004 / 2005; chiede pertanto, che venga fatto obbligo alla Società A.S. Terracina 1925 S.r.l. del pagamento della parte restante della somma pattuita e non percepita pari ad €. 3.930,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con le sue argomentazioni l’allenatore fa presente di essere stato esonerato, con effetto immediato, in data 31.01.2005. Tutto ciò premesso si fa rilevare che la Società convenuta più volte afferma di non aver ricevuto le “”raccomandate – ricorsi”” dell’allenatore; di contro, l’allenatore fa rilevare di aver sempre inviate le raccomandata anche alla società in parola, ma che, quest’ultima, non le ha ritirate e, quindi, le stesse sono tornate indietro “”per compiuta giacenza””. La società, con raccomandata del 22.09.2005 (sub. 26/56/31) precisa, fra l’altro, che l’allenatore “”è stato più volte invitato telefonicamente a presentarsi in sede per definire l’eventuale saldo, ma che quest’ultimo non si è mai presentato””; precisando altresì di aver corrisposto complessivamente all’allenatore €. 9.570,00; a dimostrazione di quanto affermato allega una serie di matrici di assegni ed una ricevuta bancaria. L’allenatore, con raccomandata del 29.09.2005 (sub. 23/56/26) contesta il contenuto della nota della Società facendo rilevare di aver riscosso complessivamente €. 6.570,00, come da ricevute degli assegni, mentre contesta la ricevuta bancaria di €. 3.000,00 in quanto, afferma, è intestata alla società e non allo stesso allenatore. Ribadisce pertanto che deve ricevere ancora €. 3.930,00. Precisa, altresì, di non essere stato mai convocato dalla società nè telefonicamente, nè con raccomandata nè con telegramma. La società, di contro, con raccomandata del 12.01.06, in riscontro alla nota datata 19.12.05 dell’allenatore afferma che “”non ci sono elementi per la contestazione in quanto il pagamento relativo ad €. 3.000,00 era stato richiesto in contanti dallo stesso allenatore signor Rossi””, ed a conferma di quanto affermato allega ulteriore ricevuta in atto sub. 23/56/39. Con raccomandata del 17.02.2006 (sub. 23/56/46) l’allenatore contesta tutto quanto dianzi affermato dalla società e dichiara “”di non aver mai ricevuto la somma di €. 3.000,00 né in contanti né di aver firmato alcuna ricevuta””. Afferma, invece, l’allenatore di aver ricevuto €. 1.620,00 per rimborsi spese relativi al mese di settembre 2004. Tutto ciò premesso e considerato; Dato atto: - al fine di meglio chiarire la veridicità dei fatti questo Collegio ha deciso di convocare le parti per la seduta del 7 ottobre u.s.; - che in tale data si è presentato solo l’allenatore signor Rossi Stefano il quale, giusta verbale in atti, ha confermato tutto quanto già precedentemente affermato nel ricorso e che, inoltre, “”….contesta e disconosce la scrittura come datata, che gli viene esibita, riferibile ad una quietanza per €. 1.620,00 pagati con A.B. n° 21655571-02 e per €. 3.000,00 in contanti, confermando solo l’autenticità della propria sottoscrizione. Precisa che i 1.620,00 €. di cui alla detta ricevuta sono stati precedentemente corrisposi e quietanzati nel settembre 2004 (sempre con assegno bancario) e che mai ha ricevuto €. 3.000,00 in contanti, per cui tale ricevuta non risponde al vero nel contenuto essendo peraltro privo di data. Si impegna, a far pervenire prova dell’avvenuto versamento pari ad €. 1.620,00 riferiti alla quietanza del settembre 2004 dal quale risulterà l’effettiva data dell’incasso””; - che,come da impegno assunto,in allegato alla nota datata 12.10.2006, l’allenatore ha rimesso a questo Collegio copia della quietanza del settembre 2004,dalla quale risulta l’effettiva data dell’incasso; - che la Società non si è presentata a tale comparizione facendo rilevare, telefonicamente, l’impossibilità ad essere presente da parte del Presidente per sopravvenuti impegni; - che pertanto la Società stessa è stata nuovamente convocata a comparire in occasione della riunione del Collegio dell’11.11.2006; - che ancora una volta la Società non si è presentata senza, quest’ultima volta, comunicare alcunché; Considerato, pertanto, che in relazione ai fatti ormai chiari nella loro sostanza e nelle premesse richiamati, il Collegio può accogliere integralmente il ricorso dell’allenatore signor Stefano Rossi; P.Q.M. Il Collegio accoglie integralmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Società A.S. Terracina di corrispondere all’allenatore dilettante signor Rossi Stefano, la somma di €. 3.930,00 a saldo delle sue competenze relative al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2004 / 2005, oltre alla somma di €. 170,00 per accessori equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di €. 4.100,00. L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi, fino alla data dell’effettivo soddisfo, al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste delle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 7 comma 6 bis del C.G.S..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it