F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Giovanni MONTALBANO / A.S.D. CAMPOBELLO ( 135/56 ) ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Paolo BARTALUCCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006
VERTENZA: all. Giovanni MONTALBANO / A.S.D. CAMPOBELLO
( 135/56 )
ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Paolo BARTALUCCI
Con ricorso del 26.6.2006 il signor Giovanni Montalbano, allenatore dilettante iscritto nei ruoli della S.T.F. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta A.S.D. Campobello – dalla quale era stato incaricato della conduzione tecnica della prima squadra nel campionato nazionale dilettanti serie D per la stagione 2005/2006 - di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento stabilito nel contratto del 1.8.2005.
In particolare il signor Montalbano ha sostenuto che:
- è stato esonerato dalla conduzione tecnica della squadra;
- a fronte del premio di tesseramento previsto in contratto pari ad euro 13.000,00, non gli è stato corrisposta la somma di euro 6.250,00 quale saldo del corrispettivo dovuto.
L’avvenuto deposito presso il Comitato Interregionale della L.N.D. della copia dell’accordo economico è stato riscontrato dalla Segreteria di questo Collegio.
La Società, ritualmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dal signor Giovanni Montalbano - la cui sottoscrizione è stata autenticata dal funzionario incaricato del Comune di Campobello di Mazara – nella quale l’allenatore dichiara di aver ricevuto l’intera somma pattuita nel contratto depositato in Lega e di non avere più nulla da pretendere dalla predetta A.S.D. Campobello; la medesima Società ha inviato la dichiarazione per conoscenza, con raccomandata, al signor Montalbano nel domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso l’avv. Stefano Rizzi di Palermo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale dichiara cessata la materia del contendere e dispone l’archiviazione della pratica.
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