F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all.Stefano FONTANA / U.S. VIGOR SENIGALLIA ( 118/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all.Stefano FONTANA / U.S. VIGOR SENIGALLIA ( 118/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 05.06.2006 l’allenatore professionista FONTANA Stefano ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè fosse dichiarato l’obbligo alla Società U.S. VIGOR SENIGALLIA partecipante al campionato di Eccellenza regionale Marche di pagare la somma di 7.500,00 euro oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha prodotto copia del contratto, regolarmente depositato con il quale la società per la conduzione della prima squadra per la stagione sportiva 2005/2006, si è impegnata di corrispondergli una somma di 7.500,00 euro, da pagarsi in sei rate di euro 1.000,00 ed un’ultima rata di 1.500,00 euro. In data 09.12.2005 la società ha comunicato all’allenatore di interrompere l’incarico di tecnico responsabile della prima squadra. Il ricorrente nel prendere atto della decisione della società ha dichiarato di rimanere a disposizione della stessa per l’intera stagione nel rispetto dell’accordo stipulato in data 11.10.2005. La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a controdedurre, con lettera del 22.06.2005 ha contestato la richiesta dell’allenatore chiedendo di limitare la richiesta al periodo temporale d’incarico effettivamente espletato, ricorrendo giustificati motivi di recesso per incomunicabilità sia con i giocatori che con i dirigenti della società e per gli scarsi risultati ottenuti dalla squadra. Il signor Fontana ha replicato che le motivazioni di incomunicabilità sono inesistenti, non provate e smentite dalla comunicazione dell’esonero nel quale la società ha dato atto al ricorrente dell’impegno profuso e della professionalità dimostrata. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento non essendo fondata la tesi della società di scarso rendimento e di incomunicabilità mai contestata nel periodo di durata del rapporto. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla Società U.S. VIGOR SENIGALLIA di corrispondere all’allenatore FONTANA Stefano la somma di euro 7.500,00 quale premio di tesseramento, mai corrisposto, oltre 90,00 euro per accessori equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di euro 7.590,00. L’importo complessivo andrà maggiorato degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art. 7 comma 6 bis del CGS.
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