F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Antonio RAIOLA / S.S.D. PORTICI 1906 ( 122/56 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Antonio RAIOLA / S.S.D. PORTICI 1906 ( 122/56 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS Con ricorso del 12 giugno 2006 l’allenatore signor Antonio Raiola, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società Sportiva Portici nella stagione sportiva 2004/2005 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza. Nel ricorso il signor Antonio Raiola precisa che, con regolare scrittura privata in data 26 luglio 2004,la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli la somma annuale di € 4.000,00 (Quattromila/00) con le seguenti modalità: 1) Euro 1.000,00 al 30 novembre 2004; 2 ) Euro 1.000,00 al 30 gennaio 2005; 3 ) Euro 1.000,00 al 30 marzo 2005; 4) Euro 1.000,00 al 30 maggio 2005. Con il reclamo in esame, il signor Raiola chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società Sportiva Portici di corrispondergli € 1.200,00 (Milleduecento/00) quale importo non pagato del compenso annuo pattuito ed € 831,60 (Ottocentotrentuno/60) quale rimborso spese per indennità chilometrica e così per complessivi € 2.031,60 (Duemilatrentuno/60) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, avendo ricevuto esclusivamente € 3.300,00 (Tremilatrecento/00) in assegni e contanti. Considerato che la Società convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 15 giugno 2006 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla riteneva di controdedurre, il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società Sportiva Portici di corrispondere all’allenatore Sig. Antonio Raiola la somma di € .2031,60 (Duemilatrentuno/60) relativa al saldo delle sue competenze per la stagione sportiva 2004/2005, al rimborso spese per indennità chilometrica oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 15,00 (Quindici/00) per complessivi € 2.046,60 (Duemilaquarantasei/60) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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