F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Roberto ROSSI / AUDAX PALMOLI ( 125/56 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Roberto ROSSI / AUDAX PALMOLI ( 125/56 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA L’allenatore di base Rossi Roberto, regolarmente iscritto ai ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., in data 15/06/2006 adiva a questo Collegio affinché gli venisse riconosciuta da parte della Società Audax Palmoli, partecipante al campionato di seconda categoria, la somma di € 2.300,00 oltre ai rimborsi delle spese dei viaggi, regolarmente pattuiti nell’accordo e debitamente illustrati in un documento allegato al presente ricorso. Chiedeva inoltre gli venissero riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta allegava copia della scrittura privata, redatta in data 20/08/2004 firmata dal legale rappresentante della società dove risulta concordato, per la sua attività di allenatore della prima squadra, un premio di tesseramento di € 2.300,00 da corrispondersi in 4 rate con scadenze nei mesi di ottobre e dicembre 2004 e di febbraio e aprile 2005, ed un rimborso spese limitato ad una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina (€ 0,25) moltiplicato per il numero dei Km. percorsi dall’allenatore ( residenza-campo da gioco ) stabilito in Km.50. A seguito richiesta di questo Collegio al competente Comitato Regionale Abruzzo, non veniva riscontrata copia depositata di tale documento. Tale obbligo non riguarda tuttavia la categoria della società in parola in quanto partecipante ad un campionato di seconda categoria. La Società, invitata dal Collegio a presentare le proprie controdeduzioni non ha inviato alcuna risposta. Pertanto,in relazione ai fatti, la richiesta dell’allenatore Rossi Roberto appare fondata e meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti del procedimento accoglie il ricorso e obbliga la Società Audax Palmoli al pagamento, a favore dell’allenatore Rossi Roberto, di € 2.300,00 a saldo del premio di tesseramento più € 20,00 per interessi equitativamente determinati e di € 1.877,25 per spese di viaggi per un totale complessivo di € 4.197,25 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo . La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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