F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA:all.Salvatore Eugenio PENNISI / A.S.D.GIARDINI NAXOS ( 126/56 ) ARBITRI:sigg.Sebastiano SCARFATO e Damiano PALLOTTINO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA:all.Salvatore Eugenio PENNISI / A.S.D.GIARDINI NAXOS ( 126/56 ) ARBITRI:sigg.Sebastiano SCARFATO e Damiano PALLOTTINO Con ricorso del 17/06/2006, l’allenatore signor Salvatore Eugenio PENNISI, assunto dalla A.S.D GIARDINI NAXOS, partecipante al campionato di Promozione, girone B, Comitato Regionale Sicilia, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2005-2006, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 4.875,00 quale premio di tesseramento annuale ed €. 1.023,60 quale rimborso spese relativo all’indennità chilometrica. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale il giorno 9/09/2005, stipulato con l’A.S.D GIARDINI NAXOS, per la somma complessiva di €. 6.500,00 oltre il rimborso spese limitato all’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina. L’A.S.D GIARDINI NAXOS, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R del 22/06/2006, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di totale accoglimento. P.Q.M. Delibera di fare obbligo all’A.S.D GIARDINI NAXOS, di pagare in favore del signor Pennisi Salvatore Eugenio, la somma complessiva di €. 5.898,60, oltre €. 70,00 per interessi legali calcolati equitativamente, oltre interessi legali dal deposito della presente decisione e sino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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