F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA: all.Angelo BUSETTA / A.C. PATERNO’ 2004 ( 105/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA: all.Angelo BUSETTA / A.C. PATERNO’ 2004 ( 105/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 15.06.06 l’allenatore professionista BUSETTA Angelo ha adito questo Collegio Arbitrale affinché fosse dichiarato l’obbligo alla società A.C. PATERNO’ 2004 partecipante al campionato di Eccellenza girone A Sicilia di pagare la somma di 10.000,00 euro come previsto dall’accordo economico del 15.09.2005 stipulato tra le parti oltre agli interessi legali e al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha prodotto copia della scrittura privata del 15.09.2005 con la quale, per l’espletamento dell’incarico di allenatore della prima squadra, la società si è impegnata a corrispondergli una somma di 10.000,00 euro da pagarsi in quattro rate di 2.500,00 euro cadauna con scadenza rispettivamente il 15.10.2005; 15.12.2005; 15.02.2006 e 15.04.2006. Con il ricorso comunica di essere stato esonerato il 09.12.2005. La società invitata a produrre proprie difese non ha controdedotto. Il Collegio,esaminati gli atti,visto che la società non ha inviato nessuna nota difensiva, accoglie il ricorso. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società A.C. PATERNO’ 2004 di pagare la somma di euro 10.000,00 quale somma prevista dall’accordo mai corrisposta,oltre euro 145,83 per accessori equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di euro 10.145,83. L’importo complessivo andrà maggiorato degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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