F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA: all. Maurizio INFUSINO / A.S.D. CHIARAVALLE ( 124/56 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006
VERTENZA: all. Maurizio INFUSINO / A.S.D. CHIARAVALLE
( 124/56 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
L’allenatore dilettante INFUSINO MAURIZIO, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 23 MAGGIO 2006, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Gigliotti nella qualità di fiduciario AIAC della regione Calabria, fa presente di essere stato esonerato in data 05 42006 con racc. ar a firma del Presidente dell’ASD Chiaravalle. L’allenatore, lamentando somme non corrisposte, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 6900,00 (seimilanovecento 0) quale premio di tesseramento stagione 20052006 e € 4536 0 (quattromila536 0) quale indennità chilometrica, oltre interessi, nei confronti della ASD Chiaravalle partecipante al campionato di Promozione Regionale Calabria, così, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 04 92005 e regolarmente depositata presso il C.R. Calabria.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 21 62006 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e nella stessa data richiedeva al C.R. Calabria la prova dell’avvenuto deposito, previsto dalla normativa federale.
Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è fondato in quanto la società ASD Chiaravalle non ha controdedotto alla richiesta dell’allenatore, pertanto dovrà corrispondere al signor INFUSINO MAURIZIO la somma non percepita di € 4900,00 quale premio di tesseramento stagione 20052006; in quanto la normativa vigente in tema di accordi economici LND/AIAC per il campionato di Promozione prevede un importo massimale di € 8500,00 e non € 10500,00 così come indicato nella scrittura privata in oggetto. Mentre per l’indennità chilometrica a fronte di una richiesta di n. 168 viaggi, della documentazione dettagliata allegata, considerato l’inizio del contratto (04 92005), la fine 02 42006, l’assenza dal 24 3 6 al 01 4 6 per autodichiarazione, si totalizza un massimo di 145 viaggi che ammontano a € 3915 0 (tremilanovecentoquindici 0).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore.INFUSINO MAURIZIO e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD CHIARAVALLE di corrispondere la somma di € 4900,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 20052006; € 3915,00 quale indennità chilometrica stagione 20052006 oltre interessi equitativamente determinati in € 45,00 per un ammontare complessivo di € 8860,00 (ottomilaottocentosessanta 0) oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Per aver pattuito un compenso superiore a quello stabilito dalle intese LND/AIAC,si deferisce la Società A.S.D.CHIARAVALLE all’Organo Disciplinare di competenza,mentre per quanto riguarda l’allenatore signor Maurizio INFUSINO si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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