F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA: all. Maurizio INFUSINO / A.S.D. CHIARAVALLE ( 124/56 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA: all. Maurizio INFUSINO / A.S.D. CHIARAVALLE ( 124/56 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante INFUSINO MAURIZIO, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 23 MAGGIO 2006, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Gigliotti nella qualità di fiduciario AIAC della regione Calabria, fa presente di essere stato esonerato in data 0542006 con racc. ar a firma del Presidente dell’ASD Chiaravalle. L’allenatore, lamentando somme non corrisposte, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 6900,00 (seimilanovecento0) quale premio di tesseramento stagione 20052006 e € 45360 (quattromila5360) quale indennità chilometrica, oltre interessi, nei confronti della ASD Chiaravalle partecipante al campionato di Promozione Regionale Calabria, così, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 0492005 e regolarmente depositata presso il C.R. Calabria. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 2162006 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e nella stessa data richiedeva al C.R. Calabria la prova dell’avvenuto deposito, previsto dalla normativa federale. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è fondato in quanto la società ASD Chiaravalle non ha controdedotto alla richiesta dell’allenatore, pertanto dovrà corrispondere al signor INFUSINO MAURIZIO la somma non percepita di € 4900,00 quale premio di tesseramento stagione 20052006; in quanto la normativa vigente in tema di accordi economici LND/AIAC per il campionato di Promozione prevede un importo massimale di € 8500,00 e non € 10500,00 così come indicato nella scrittura privata in oggetto. Mentre per l’indennità chilometrica a fronte di una richiesta di n. 168 viaggi, della documentazione dettagliata allegata, considerato l’inizio del contratto (0492005), la fine 0242006, l’assenza dal 2436 al 0146 per autodichiarazione, si totalizza un massimo di 145 viaggi che ammontano a € 39150 (tremilanovecentoquindici0). P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore.INFUSINO MAURIZIO e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD CHIARAVALLE di corrispondere la somma di € 4900,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 20052006; € 3915,00 quale indennità chilometrica stagione 20052006 oltre interessi equitativamente determinati in € 45,00 per un ammontare complessivo di € 8860,00 (ottomilaottocentosessanta0) oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento. Per aver pattuito un compenso superiore a quello stabilito dalle intese LND/AIAC,si deferisce la Società A.S.D.CHIARAVALLE all’Organo Disciplinare di competenza,mentre per quanto riguarda l’allenatore signor Maurizio INFUSINO si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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