F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA:all.Pasquale SQUICCIARINI / A.S.REAL ALTAMURA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007
VERTENZA:all.Pasquale SQUICCIARINI / A.S.REAL ALTAMURA
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ARBITRI:sigg.Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
L’allenatore dilettante Pasqale Squicciarini ricorre in data 21 giugno 2006 avverso l’A.S.Real Altamura,richiedendo il pagamento di € 10.500,oo per la stagione sportiva 2004/05,oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Asserisce l’allenatore che a fronte di scrittura privata,regolarmente depositata,con la quale la Società si era impegnata a corrispondere la somma annuale di € 10.500,oo con scadenze rispettivamente al 30/08/2004,30/10/2004,30/12/2004 e al 30/03/2005,nulla aveva percepito;di essere stato esonerato in data 2/11/2004;richiede,pertanto,il pagamento dell’intero importo di € 10.500,oo.
La Società ha controdedotto comunicando che l’allenatore nulla più aveva a pretendere,come da allegata quietanza liberatoria,datata 29/06/2006.
L’allenatore,con nota datata 6/11/2006,dichiara di non aver mai ricevuto alcun compenso,né tantomeno firmato alcuna liberatoria.
La Società controdeduce in data 15/11/2006,osservando che la controparte ha inviato le proprie osservazioni dopo 120 giorni e conferma quanto già documentalmente provato con la quietanza liberatoria.
In data 20 dicembre 2006 entrambe le parti sottoscrivono di aver consensualmente risolta la vertenza economica,chiedendo di archiviare il caso.
Il Collegio
esaminata la documentazione pervenuta,ritiene che non sussistano più le pretese economiche del ricorrente nei confronti dell’A.S.REAL ALTAMURA e prende atto che è venuta meno la controversia.
P.Q.M.
il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.
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