F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA: all. Giuseppe CORTIULA / A.S.D. U.S. PRO FAGAGNA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA: all. Giuseppe CORTIULA / A.S.D. U.S. PRO FAGAGNA ( 17/67 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 1° agosto 2006, l’allenatore di 3^ Ctg. Giuseppe Cortiula ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla società U.S. Pro Fagagna, partecipante al campionato di promozione Friuli Venezia Giulia, di pagargli la complessiva somma di €. 2.437,00 a saldo competenze per la stagione sportiva 2005/2006. L’allenatore ha esibito copia del contratto sottoscritto in data 12/08/2005, debitamente depositato presso il competente Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, da dove risulta che la società si è impegnata a corrispondergli la somma di €. 6.707,00 a titolo di premio di tesseramento, da pagare in tre rate, di cui due per €. 2.236,00 ed una di €. 2.235,00, oltre a rimborso spese. La società, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo collegio, ha controdedotto, con nota dell’8.09.2006, confermando il mancato versamento della somma richiesta dall’allenatore, chiarendo che tale comportamento era stato determinato dalla perdita di fiducia ed ai comportamenti avuti dallo stesso che sempre più hanno fatto venir meno il rapporto tra le parti tanto che, con nota del 5.08.2006, indirizzata al Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, veniva segnalato che l’allenatore Cortiula, pur essendo tesserato con la società U.S. Pro Fagagna, aveva preso contatti con altra società calcistica per svolgere le mansioni di allenatore per la stagione sportiva 2006/07. L’allenatore controdeduceva, con nota del 14.09.2006, sostenendo di aver svolto “in maniera puntigliosa e diligente l’attività di allenatore della prima squadra U.S. Pro Fagagna”, di aver osservato con rispetto l’accordo stipulato e, quindi, di non ravvisare nessun tipo di scorrettezza morale sportiva e chiede, pertanto, il rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti in base ai quali è creditore della somma di €. 2.437,00. Il Collegio esaminata la documentazione in atti ritiene il ricorso proposto dall’allenatore Giuseppe Cortiula meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società “U.S. Pro Fagagna” di corrispondere all’allenatore Giuseppe Cortiula la somma di €. 2.437,00, a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2005/2006. L’importo liquidato andrà maggiorato degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente decisione è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it