F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA:all. Romeo AZZALI / AGLIANESE CALCIO 1923 s.r.l.
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007
VERTENZA:all. Romeo AZZALI / AGLIANESE CALCIO 1923 s.r.l.
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ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA
Con ricorso del 23 Agosto 2006, l’allenatore professionista Azzali Romeo regolarmente iscritto nei ruoli federali, adiva questo Collegio Arbitrale per far obbligo all’Aglianese Calcio 1923 della corresponsione di Euro 4.500,00 quale compenso mancante per le prestazioni dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2006, come risulta dall’accordo sottoscritto dalle parti in data 17 Gennaio 2006 e regolarmente depositato presso il Comitato di competenza.
Il ricorrente precisa inoltre che gli è stata affidata la conduzione della prima squadra, compagine militante nel campionato INTERREGIONALE – SERIE “D”, a decorrere dal 17 Gennaio al 30 Giugno 2006, per un compenso complessivo di Euro 7.500,00 quale premio di tesseramento.
La Società, ritualmente invitata dalla segreteria di questo Collegio, a fornire le proprie controdeduzioni , non ha fatto pervenire alcuna nota difensiva.
Il Collegio esaminata la documentazione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società Aglianese Calcio 1923 di corrispondere all’allenatore signor Azzali Romeo la somma di Euro 4.500,00 relativa al saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2005/2006.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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