F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA: all. Conversindo PERRONE / U.S. CASTROVILLARI C.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA: all. Conversindo PERRONE / U.S. CASTROVILLARI C. (83/56) ARBITRI: sigg. Patrizio LEOZAPPA e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso in data 27 marzo 2006 presentato con l’assistenza di un legale, il signor Conversindo Perrone, allenatore dilettante iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., premesso di essere stato tesserato per l’annata calcistica 2005/2006 in qualità di allenatore della prima squadra della società U.S. Castrovillari Calcio, partecipante al campionato calabrese di Eccellenza, e di essere stato esonerato dall’incarico con comunicazioni della Società in data 27 settembre 2005, ha adito questo Collegio chiedendo dichiararsi l’obbligo della predetta U.S. Castrovillari Calcio di pagare la somma di euro 10.500,00 a titolo di premio di tesseramento pattuito con contratto in data 20 agosto 2005 e mai corrisposto dalla Società, oltre ad euro 2.580,00 quale rimborso spese per indennità chilometrica, il tutto oltre interessi di mora e risarcimento del danno da svalutazione monetaria. La U.S. Castrovillari Calcio, anch’essa assistita da un legale, rassegnava prima memoria datata 13 aprile 2006 nella quale contestava le pretese dell’allenatore, al quale affermava di aver già corrisposto quanto pattuito, esibendo copia della documentazione che, a dire della Società, costituirebbe ricevuta e quietanza a firma del signor Perrone dell’incasso del complessivo importo di euro 13.000,00. Ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a controdedurre al ricorso, con seconda memoria in data 5 maggio 2006, la Società ribadiva quanto esposto, chiedeva di essere convocata da questo Collegio per chiarimenti e produceva l’originale della ricevuta in questione recante cinque sottoscrizioni del sig. Perrone a fianco delle voci relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre, dicembre e gennaio e degli importi, preceduti dalla parola “ACC.”, riferiti a tali mesi e, rispettivamente, pari ad euro 1.500, 4.000, 1.000, 1.500 e 5.000, il tutto sormontato dalla seguente frase scritta a mano: “Oggi 31-01-2006 accuso di aver ricevuto le seguenti sul contratto di allenatore 2005-2006” e chiuso dall’attestazione, anch’essa scritta a mano: “Totale 13.000”. Su richiesta della Segreteria di questo Collegio, il Comitato Calabria della LND, con lettera in data 3 maggio 2006, informava che l’accordo economico in data 20 agosto 2005 tra la Società ed il signor Perrone non risultava essere stato depositato presso il competente Comitato regionale. Con memoria in data 26 maggio 2006, il signor Perrone ha replicato alla difesa della Società osservando che il documento cui quest’ultima attribuirebbe valore di ricevuta e quietanza dell’importo di euro 13.000,00 da parte dell’allenatore, altro non sarebbe che una scheda nella quale le parti, prima dell’inizio dell’attività agonistica, avevano rimodulato dal punto di vista temporale le scadenze dei pagamenti mensili convenuti, su richiesta del signor Perrone. Quest’ultimo esibiva copia di tale scheda priva tuttavia e della dichiarazione apposta a mano nella sommità del documento e delle parole scritte a mano in calce ad esso, la cui paternità il signor Perrone disconosceva in modo categorico, affermando la manipolazione del documento, mediante postuma inserzione delle suddette frasi. Osservava infine come fosse molto poco credibile che alla data del 31 gennaio 2006 la Società, dopo aver esonerato l’allenatore, gli avesse poi corrisposto tutto quanto dovuto senza attendere, come era suo diritto, le scadenze previste in contratto. Concludeva ribadendo di non aver mai percepito l’importo di euro 13.000 dichiarato dalla Società né le somme richieste in sede di ricorso e formulando richiesta di audizione. La Società non replicava ulteriormente. A seguito di convocazione delle parti disposta da questo Collegio, alla riunione del 16 dicembre 2006 si presentava, assistito dal legale, il solo signor Perrone, il quale dichiarava di aver estratto la copia del documento in questione prodotta agli atti del ricorso in esame subito dopo la sua compilazione presso la sede della Società. Dichiarava altresì, offrendo al Collegio idonea documentazione probatoria della circostanza, che il giorno 31 gennaio 2006, indicato nel documento quale data della presunta quietanza, egli era stato impegnato per l’intera giornata, la mattina presso l’Istituto del quale è insegnante e il pomeriggio presso l’Università di Cosenza ove seguiva un corso di specializzazione, così che mai avrebbe potuto essere presso la sede della Società. Concludeva l’audizione ribadendo di nulla aver percepito dalla U.S. Castrovillari Calcio. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e valutato l’esito della audizione del signor Perrone, nonché considerato il comportamento della Società che prima ha chiesto di essere convocata e poi si è sottratta all’audizione, ritiene non attribuibile al signor Perrone la dichiarazione apposta a mano sul documento prodotto dalla Società e comunque che essa non può valere quietanza dell’incasso delle somme in esso indicate, anche per la circostanza che la Società non ha fornito alcuna altra prova della dazione di detto danaro. Il fatto che il giorno 31 gennaio 2006, come il signor Perrone si è peritato di provare documentalmente, egli fosse costantemente impegnato altrove, corrobora l’inattendibilità della presunta dichiarazione di quietanza cui la Società affida ogni sua controdeduzione e difesa e rende il ricorso meritevole di integrale accoglimento. Anche per quanto concerne il rimborso spese per indennità chilometrica, il signor Perrone ha infatti fornito adeguata prova a supporto della relativa domanda, né v’è stata contestazione da parte della Società. P.Q.M. Il Collegio, pronunciando in via definitiva sul ricorso promosso dal signor Conversindo Perrone nei confronti della U.S. Catrovillari Calcio, lo accoglie e così provvede: I) dichiara l’obbligo della stessa U.S. Catrovillari Calcio di pagare al signor Perrone il complessivo importo di euro 13.080,00, dovuto quanto ad euro 10.500,00 per premio tesseramento e quanto ad euro 2.580,00 per rimborso spese, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione e sino all’effettivo soddisfo; II) per il mancato deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato Regionale della LND si deferisce l’U.S.Castrovillari Calcio al competente Organo Disciplinare,mentre per quanto riguarda l’allenatore Conversindo Perrone si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza; III) dichiara la presente delibera inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previsti dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del C.G.S.
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