F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA : all.Domenico POLSELLI / A.S. TERRACINA S.r.l.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA : all.Domenico POLSELLI / A.S. TERRACINA S.r.l. ( 8 / 67 ) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO L’allenatore dilettante Domenico POLSELLI con ricorso del 10/07/2006, ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla A.S. TERRACINA S.r.l. ( società, per la quale è stato tesserato in qualità di allenatore della squadra Juniores Regionale per la stagione calcistica 2005/2006), il rispetto del contratto depositato il 18/08/2005. Nel contratto, la società si è obbligata a corrispondere all’allenatore la somma di € 4.000,00 (quat- tromila) quale premio tesseramento da pagarsi in dieci rate con scadenza ultima il 30/06/2006. L’allenatore evidenzia che in data 3/12/2005 veniva esonerato verbalmente e allontanato dal cam- po, questo si ripeteva anche il giorno 5/12/2005. Con lettera del 11/01/2006, l’allenatore comunica alla A.S.TERRACINA S.r.l. e per conoscenza al Settore tecnico F.I.G.C. e all’A.I.A.C., di rimanere a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva sopra evidenziata. Lo scrivente lamenta il pagamento di € 3.500,00 (tremilacinquecento), avendo già ricevuto € 500 (cinquecento) in data 15/10/2005. La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. del 13/07/2006 prot. 8/67 da parte di questo Collegio,non ha fatto pervenire nessuna controdeduzione. Il Collegio, esaminata la documentazione allegata, osserva che il ricorso è meritevole di accogli- mento in quanto la società non ha controdedotto alle richieste dell’allenatore. P.Q.M. Il Collegio in accoglimento al ricorso fa obbligo alla società A.S. TERRACINA S.r.l.di corrispon- dere all’allenatore signor POLSELLI DOMENICO, la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento) più € 100,00 (cento) per interessi ed accessori equitativamente calcolati, ai quali andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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